Corsi CQC: l'assenza per Covid-19 |
Normativa |
2020 16 Ottobre |
Tenuto conto della situazione pandemica è stata prevista una deroga per le assenze ai corsi di formazione per positività al Covid-19.
Il 14 ottobre 2020 la Direzione Generale della Motorizzazione ha emanato una circolare con la quale comunica le disposizioni vigenti in caso un autista non possa frequentare i corsi di qualificazione iniziale, integrazione e formazione periodica per la CQC a causa di una positività al Covid-19.
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel nostro Paese, è stato necessario stabilire una deroga transitoria per quanto concerne la frequenza dei corsi formativi.
Infatti, per evitare eventuali penalizzazioni da parte dei partecipanti e consentire lo svolgersi dei corsi di formazione in sicurezza, si dispone che, qualora l'assenza sia imputabile al Covid-19, al fine del conseguimento del titolo necessario, si potranno considerare le ore di lezione frequentate anche oltre il termine di chiusura del corso.
A tal fine, il partecipante dovrà riprendere le lezioni entro 6 mesi dal primo giorno di assenza, concordando con la scuola la frequenza alle lezioni concernenti gli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo.
Entro il giorno lavorativo precedente la ripresa del corso, il formatore dovrà comunicare alla Motorizzazione e alla DGT competente i dati identificativi del corso originario di iscrizione dell'autista e di quello attualmente frequentato per sostituzione e proseguimento, indicando "causa Covid-19".
L'allievo positivo dovrà comunicare alla scuola la propria assenza come "causa Covid-19" entro il primo giorno d'assenza, tramite la compilazione del modulo allegato alla circolare. L'invio può essere fatto con qualsiasi mezzo che attesti la ricezione della comunicazione entro i termini stabiliti. In questo modo, l'assenza potrà essere registrata come "Covid" e, di conseguenza, inizierà a decorrere il periodo massimo di 6 mesi per il riconoscimento delle ore già frequentate anche tramite la partecipazione di un corso successivo.
Il testo integrale della circolare e il modulo sono scaricabili qui.
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1. Con riferimento al punto 5.2 lettera d), le spese ammissibili “non devono essere oggetto di ulteriori forme di detrazione, contributo o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo”. 1.1. Quando si parla di impegno dell’impresa a “non usufruire per l’esercizio fiscale 2020 della detrazione” a quale specifica detrazione ci si intende riferire? Se, come chi scrive, si debba intendere tale riferimento rivolto a quanto previsto dall’art. 125 del cd. decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), così come meglio specificato nella circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, sarebbe bene che tale riferimento fosse chiaramente esplicitato. 1.2. In merito alla domanda di “Credito di imposta – artt. 120 e 125 DL 19 maggio 2020 n. 34” concesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una percentuale sul totale delle spese che deve ancora essere pubblicata con provvedimento del Direttore dell’AdE, la concessione di tale credito d’imposta preclude la possibilità di partecipare al bando in oggetto? In quale misura? Nella misura del credito d’imposta concesso e pertanto la residua parte è ammissibile al bando? 1.3. Con la premessa che il bando “AUTOTRASPORTO SIcura” in oggetto, pubblicato dal Comitato Centrale Albo eroga contributi per le spese relative all’emergenza sanitaria che non siano state già finanziate con altri interventi es. crediti di imposta, e che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. n. 302831 dell’11.09.2020 ha stabilito che il credito di imposta spettante è pari al 15,6423 per cento dell’importo richiesto, il beneficio del credito d’imposta definitivo scende dal sessanta a poco più del nove per cento, le Aziende chiedono se per la differenza possono presentare la domanda per il Bando. 2. Con riferimento al punto 6.1 del bando, si chiede se i limiti di euro 5.000,00 e di euro 200,00, fissati rispettivamente per impresa e per dipendente, si riferiscano alle spese ammissibili o al contributo. 3. Si fa riferimento al punto 7.2 del bando nel quale è previsto che “il legale rappresentante\titolare dell’impresa ha la facoltà di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione di domanda del contributo”. E’ pertanto necessaria la compilazione della procura. Si chiede se esiste un modulo apposito dedicato e se la domanda di contributo una volta compilata verrà firmata digitalmente dal procuratore? Oppure, grazie alla delega, può sempre lo stesso firmare i file da allegare? 4. Con riferimento al punto 7.6 lett. c) “non ha usufruito di contributi analoghi e non chiederà di potere usufruire per l’esercizio 2020 delle detrazione per l’importo corrispondente al contributo erogato per effetto del presente bando”. 4.1. Cosa debba intendersi per “analoghi” essendo tale definizione assai generica. Si tratta solo di contributi a fondo perduto, come quelli previsti nel Bando, o anche di altro? 4.2. L’analogia scatta per “ogni acquisto” effettuato dall’impresa di materiali e dispositivi ovvero se si debba considerare l’analogia solo per l’acquisto di quei materiali e di quei dispositivi per cui si è richiesto ed ottenuto uno specifico contributo. Vale a dire che ove l’impresa abbia effettuato più acquisti e per alcuni di essi non abbia né richiesto, né usufruito di contributi, possa legittimamente concorrere, per tali acquisti, al contributo previsto dal presente Bando? |