Accordo europeo per la proroga di patenti e revisioni Stampa
Normativa
2020
02
Giugno

Con la pubblicazione del regolamento comunitario 2020/698 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno stabilito proroghe della validità di certificati, patenti, permessi, autorizzazioni e revisioni comuni per tutti gli Stati membri.

Logistica

Nonostante permanga la libertà di ciascun Paese di ridurre o ampliare la durate di tali deroghe, le modifiche verranno applicati esclusivamente ai soli autotrasportatori nazionali e non potranno essere applicati ai trasportatori stranieri.

Nello specifico, il regolamento prevedere che le carte di qualificazione del conducente (CQC), in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, vengano prorogate di sette mezi a partire dall’effettiva data di scadenza.

Qualora permanesse lo stato di emergenza sanitaria tanto da non rendere possibile le attività di rinnovo e rilascio del CQC, ciascun Stato membro potrà far richiesta di prolungare ulteriormente la proroga per un massimo di 6 mesi.

Si hanno le stesse scadenze e la possibilità di richiedere un’ulteriore proroga per le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.

Invece, per quanto riguarda le verifiche biennali dei tachigrafi in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la proroga è di sei mesi a partire dalla data di effettiva scadenza.

In caso di rinnovo della carta tachigrafica, previsto entro due mesi dall’effettiva presentazione della domanda, in caso di controllo il conducente dovrà dimostrare di aver fatto richiesta della nuova carta entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta per non incorrere in sanzione. Stesso discorso in cado di richiesta i sostituzione della carta, a patto che il conducente possa dimostrare di aver restituito la tachigrafica poiché danneggiata o non funzionante. Anche in questo caso, gli Stati membri possono chiedere una proroga fino a un massimo di sei mesi, come nei casi precedenti. 

 

La validità della revisione dei mezzi scaduta o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi a richiesta e discrezione di ciascun Paese dell’Unione.

In caso di accertamento dell’idoneità finanziaria delle imprese di trasporto riguardante gli esercizi contabili ricadenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020, l’autorità competente ha la facoltà di concedere ulteriori 12 mesi all’impresa, affinché possa dimostrare di aver nuovamente soddisfatto il requisito.

Infine, viene prorogata di ulteriori sei mesi la validità delle licenze comunitarie, delle copie dei certificati e degli attestati dei conducenti extra-comunitari scaduti o in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. Nel caso permanga lo stato di emergenza, ciascuno Stato può richiedere una seconda proroga per un massimo di sei mesi.

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