Coronavirus e ADR: trasporto di materiale contaminato Stampa
Normativa
2020
30
Aprile

Nel mondo dell'ADR in Coronavirus è classificato come un pericolo biologico e il trasporto di materiale contaminato rientra nella Classe 6.2

Camion ADR

In questo periodo caratterizzato da un incubo, chiamato Coronavirus, più tecnicamente chiamato Covid-19, un virus, un pericolo biologico, che in poco tempo ha preso il dominio su tutto il mondo, l’Adr, l’accordo per il trasporto di merci pericolose su strada, lo ha previsto nella Classe 6.2 ovvero trasporto di materie infettanti, a sua volta suddivisa in 4 sotto-categorie:

  • - I1 materiali infettanti per l’uomo,
  • - I2 materiali infettanti unicamente per gli animali,
  • - I3 rifiuti ospedalieri,
  • - I4 materia biologica.

In questa classe vengono inseriti tutte quelle materie, che si sa o si ha ragione di ritenere, che contengano agenti patogeni, come microrganismi, batteri, virus, rickettsie ecc. ma anche tutti quei prodotti classificati come rifiuto medicale o rifiuti di ospedale, nonché i rifiuti proveniente da trattamenti medici, somministrati agli animali o ad esseri umani, provenienti dalla ricerca biologica.

L’Adr, oltre ad avere classificato il pericolo, ha anche previsto come viene svolta la sua lavorazione, il trasporto e lo stoccaggio di materiale contaminato.

Si reputa che l’imballaggio sia conforme alle disposizioni solo se soddisfa le seguenti condizioni: deve essere costituito da tre elementi, uno dei quali deve essere a tenuta, se il materiale è di stato liquido e in uno dei imballi deve contenere materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto.

Per gli operatori vengono prescritti dei DPI ovvero dispositivi di protezione individuale specifici, quali tute impermeabili, guanti, stivali, occhiali in materiale pvc o anche di materiale più specifico e sopratutto delle maschere di protezione, che possono essere di tipo semplice, oppure di tipo ffp1, ffp2 o ffp3, in base alla concentrazione di materiale infettante nell’aria.

I contaminanti si suddividono come segue:

Polveri: particelle fini generate dalla frantumazione di materiali solidi

Nebbie: minuscole goccioline liquide a base organica o a base acquea che si creano da operazioni di spruzzo.

Fumi: particelle solide molto fini, si formano quando si fonde o vaporizza un metallo che si raffredda in modo veloce.

Gas: sostanze allo stato aeriforme a pressione e a temperatura ambiente.

Vapori: forma gassosa di sostanze che, a temperatura ambiente, si trovano allo stato liquido o solido.

Nelle situazioni più critiche vengono impiegate maschere di tipo pienofacciale con filtro, la cui durata dipende dalla classe e dal tipo di utilizzo: l’umidità e la temperatura dell’aria inspirata, il consumo di aria da parte dell’utilizzatore, le concentrazioni e le combinazioni dei contaminanti tossici che influenzano in vario modo la durata del filtro.

Normalmente la rottura del filtro si manifesta con la percezione di odori da parte dell’utilizzatore: in questo caso, occorre procedere subito con la sostituzione dei filtri. Agli operatori inoltre deve essere consegnata la Scheda di sicurezza, dove viene descritto il prodotto, come trasportarlo e classificarlo in base all’Adr, nonchè come comportarsi in caso di spandimento accidentale di materiale, e quali DPI si devono usare.

I veicoli che trasportano queste materie devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e igienizzati ed avere l’approvazione e il collaudo dall‘autorità competente. Inoltre, devono essere costruiti assicurando che in caso di un incidente non vi siano spandimenti o perdita di materiale infetto.

Il veicolo deve essere dotato  di un pannello specifico della Classe 6.2, di due cartelli arancio, uno anteriore e uno posteriore al veicolo. Il consulente per la sicurezza Adr, deve preparare e aggiornare tutto il personale interessato all’incarico, nonché verificare la sicurezza e la funzionalità dei veicoli con i loro equipaggiamenti e redigere una relazione su tutte le procedure da effettuarsi.

Articolo di Creso Scapolan tratto dal TN 2/2020 anno XXII

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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