Esito della revisione di un veicolo |
Latuga - Sicurezza stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La revisione dei veicoli è regolamentata dall’articolo 80 del Codice della Strada che prevede quali siano i veicoli che debbono essere sottoposti all’apposito controllo periodico. Ci sono tipologie di mezzi che devono effettuare i controlli entro un anno dalla prima immatricolazione e/o dall’ultima revisione come tutti gli autoveicoli e rimorchi al di sopra delle 3,5 t o ad uso pubblico come taxi, autobus, ambulanze e noleggio con conducente. Poi ci sono veicoli che sono soggetti a scadenze periodiche dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente entro due dall’ultima revisione come i motocicli, le vetture e gli autocarri sino a 3,5 t. Quelle indicate sono scadenze oltre le quali non è consentito andare, pena incorrere in una sanzione piuttosto salata. La norma non prevede un periodo minimo sotto il quale non poter fare la richiesta del controllo di sicurezza quale è la revisione. Per effettuare una revisione è necessario presentare l’apposita domanda presso l’ente autorizzato. Come è noto gli enti autorizzati sono pubblici o privati. L’ente pubblico è rappresentato dagli uffici provinciali della Motorizzazione che sono autorizzati ad effettuare ogni tipo di revisione comprese le revisioni straordinarie. Sono quelle revisioni che scaturiscono durante i controlli stradali a seguito o di incidente stradale o di ragionevoli dubbi sulla sicurezza del mezzo come per esempio fumi neri dagli scarichi o carrozzeria arrugginita. Gli enti privati sono i centri di revisione che in base all’articolo 80 comma 8 del C.d.S. nascono dalle officine di autoriparazione con determinati e precisi requisiti tra i quali tutte le iscrizioni all’ex RIA (Registro Imprese di Autoriparazione) e un responsabile tecnico abilitato da apposito corso. I centri privati, sempre in forza del disposto dell’articolo citato, possono revisionare i veicoli a motore sino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico e un numero massimo di posti a sedere pari a 16 compreso il conducente. La revisione è composta da una serie di controlli per verificare il mantenimento degli standard di sicurezza meccanica e di inquinamento acustico ed atmosferico previsti al momento dell’omologazione di quel mezzo. I controlli si dividono in tre macroaree: documentali, visivi e strumentali. Al termine di tutte le verifiche effettuate il responsabile tecnico ha l’obbligo di emettere un esito. Gli esiti di una revisione sono i seguenti: Ripetere: il veicolo non ha superato tutte le prove per motivi di lieve gravità come un vetro scheggiato, una frenatura leggermente anomala e non è abilitato a continuare nella circolazione stradale. Deve essere immediatamente portato in officina per le riparazioni. E’ possibile, con la documentazione di aver eseguito i lavori di riparazione, circolare temporaneamente per un termine massimo di 30 giorni prima di essere sottoposto a nuova revisione. L’esito viene confermato tramite la stampa di un’apposita etichetta che si appone sul retro della carta di circolazione. Ripetere sospeso dalla circolazione: il veicolo non ha superato tutte le prove per motivi di grave entità come una carrozzeria arrugginita nei punti portanti, una frenatura fortemente compromessa e sempre per gli effetti nocivi (inquinamenti sia acustici che atmosferici) non regolari. Non è abilitato a continuare nella circolazione stradale. Deve essere immediatamente portato in officina per le riparazioni e deve essere sottoposto a nuova revisione prima della riammissione in circolazione. L’esito viene confermato tramite la stampa di un’apposita etichetta che si appone sul retro della carta di circolazione. Interrotta con comunicazione a UMC: Qualora durante le prove della revisione il responsabile tecnico riscontra che il veicolo abbia subito modifiche delle caratteristiche tecniche o alterazioni dei dati identificativi del numero di telaio o del tipo di motore o altri casi come sotto indicato dovrà interrompere l’emissione di uno dei tre precedenti esiti e farne comunicazione al suo UMC di competenza. Pertanto se:
In questi casi l’RT sospende la visita di revisione, restituisce la carta di circolazione al richiedente e segnala la circostanza all'Ufficio Provinciale UMC. di giurisdizione, con la nota di cui all'allegato modello. Gli UMC provvederanno a convocare gli intestatari dei veicoli di cui trattasi, presso la propria Sede operativa per i riscontri del caso.
Fac simile di comunicazione all’UMC in caso di esito interrotta: E' stato qui sottoposto a visita di revisione in data ... il veicolo identificato con targa ... In tale circostanza sono sorti dubbi circa (barrare il caso che ricorre):
Non si è provveduto ad aggiornare la carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione di:
La revisione non può essere completata, e si è provveduto ad avvisare verbalmente il responsabile della circolazione del veicolo (al quale il documento di circolazione è stato restituito) della necessità che l'intestatario si rivolga presso codesto Ufficio Provinciale M.C.T.C. TIMBRO E FIRMA Articolo di Giuliano Latuga tratto dal TN Maggio-Giugno 2013, n. 3 anno XV |