Il fermo tecnico - 2ª parte Stampa
Calvi - Legale

Dopo aver sommariamente definito il fermo tecnico nel numero precedente vediamo ora quali sono le prove richieste dai giudici per provare e quindi per quantificare la relativa voce del danno.

Se si vedono le decisioni dei giudici si constata che a fronte di un implicito riconoscimento del danno da fermo si registra una diversità di vedute in ordine al contenuto della prova da fornire per ottenere il risarcimento.

Una parte della giurisprudenza tende a considerare le sole conseguenze del fatto dannoso per le quali il danneggiato riesca a dare una prova specifica del mancato introito di guadagni o delle spese che ha dovuto sostenere.

I giudici che seguono questo orientamento riconoscono il risarcimento del fermo tecnico solo nell'ipotesi in cui il danneggiato sia in grado di dimostrare che il veicolo è indispensabile per lo svolgimento della sua attività lavorativa.

Per esemplificare secondo questa giurisprudenza sarebbe risarcibile il danno da fermo tecnico del rappresentante di commercio privato dell'auto considerata suo strumento di lavoro.

Contemporaneamente però si trovano altre sentenze che considerano risarcibile il danno da fermo tecnico senza che il danneggiato debba fornire una prova specifica con riferimento all'esistenza di una effettiva perdita economica o di una perdita di un guadagno.

Per alcuni giudici il danno in parola è da considerarsi in re ipsa e cioè insito nella circostanza stessa della perdita della possibilità di utilizzare il bene.

Nel prossimo numero si cercherà di fare la sintesi tra questi due orientamenti e quindi si tenterà di fornire ai lettori una bussola per orientarsi in questa difficile materia.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Novembre-Dicembre 2010, n. 6 anno XII

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