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Costi minimi, il parere della Commissione Europea PDF Stampa E-mail
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2014
18
Marzo

La Commissione UE si è espressa sulla legittimità dei costi minimi italiani, in attesa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

CommissioneEuropeaL'iter giudiziario sull'applicabilità dei costi minimi continua con una nuova tappa. Ricordiamo che la discussione era cominciata a seguito dei ricorsi presentati da diverse associazioni della committenza, Confindustria in primis, e dall'Autorità sulla Concorrenza, che denunciavano l'illegittimità costituzionale dei costi minimi e l'incompatibilità con la normativa comunitaria. Il TAR del Lazio, esaminando il ricorso, aveva emesso una serie di sentenze, senza però mai esprimersi sul merito. Nell'ultima, datata 15 marzo 2013 (di cui trovate notizia QUI), il TAR aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Di conseguenza, la Commissione Europea ha inviato lo scorso 7 agosto 2013 le sue osservazioni (rese pubbliche in Italia soltanto in questi giorni) alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in modo che quest'ultima possa prendere definitivamente posizione, rispondendo all'istanza del TAR del Lazio. In sintesi, il TAR, rimettendosi alla Corte di Giustizia per la valutazione dell'art. 83-bis (costi minimi) della legge 133/2008, aveva indirizzato la richiesta su tre aspetti: la compatibilità dei costi minimi con la tutela della libertà di concorrenza, di libera circolazione delle imprese, di stabilimento e di prestazione dei servizi, disposta dal Trattato UE; la possibile limitazione di tali principi giustificata dall'obiettivo di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale; la determinazione dei costi minimi in seguito ad accordi di settore o piuttosto subordinata a organismi rappresentativi degli operatori economici privati.

In merito all'ultimo aspetto sopra descritto, la Commissione ha stabilito che "può ricadere nel suo campo di applicazione la determinazione dei costi minimi da parte di un ente quale l'osservatorio (...), a meno che i) l'enunciazione di criteri da parte della legge sia sufficientemente precisa per garantire che i rappresentanti dei vettori e dei committenti perseguano effettivamente gli interessi pubblici prefissati e ii) sussistano in capo ad un ente pubblico quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un controllo ed un potere di decisione in ultima istanza". Bisogna tener presente che la valutazione della Commissione si riferisce a una situazione ora mutata, dato che l'Osservatorio sull'autotrasporto è stato nel frattempo abolito. Tuttavia, l'importanza di questa indicazione della Commissione risiede nella necessità di garantire a livello procedurale e normativo che l'organismo determinante i costi minimi abbia finalità pubbliche e non private.

In merito ai primi due aspetti, la Commissione si così pronunciata: il regime di fissazione dei costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto contrasta con la normativa comunitaria, "nella misura in cui essa impone in sostanza una tariffa minima per il corrispettivo delle attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, a meno che non ne sia accertata la proporzionalità al fine di perseguire motivi imperativi di interesse generale quali la sicurezza stradale e la qualità dei servizi". La risposta della Commissione quindi suggerisce che i costi minimi sarebbero possibili con un'eccezione: soltanto se giustificati da una superiore esigenza pubblica per garantire la legalità del trasporto e la sicurezza della circolazione stradale.

Quest'ultimo è il punto focale della discordia tra autotrasportatori e committenti, sul quale la Corte di giustizia dell'Unione Europea è ora chiamata a decidere.

Di seguito trovate il testo completo delle osservazioni della Commissione Europea:
Commissione Europea – Osservazioni sui costi minimi

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