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Le collaborazioni familiari occasionali PDF Stampa E-mail
Lavoro - Nicco

A latere delle molte novità normative di questo periodo, volte a dare maggior impulso alla flebile ripresa italiana, si innesta la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datata 10 giugno 2013, relativa ai collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.

Bisogna sottolineare come tale fattispecie di prestazione evidenzi sempre molti profili di incertezza, soprattutto nei casi di prestazioni occasionali o rese da soggetti pensionati. Il Ministero con tale circolare cerca di dirimere i dubbi del proprio personale ispettivo, oltre a contenere il possibile contenzioso che potrebbe scaturire dai rilievi effettuati dallo stesso.

Come già evidenziato del Ministero, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di un’obbligazione di natura morale, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo del contesto familiare. Nel caso in cui la stessa sia resa con abitualità e prevalenza da parte di familiare dell’imprenditore, individuale o socio, sorge l’obbligo di iscrizione presso le apposite gestioni previdenziali Inps.

Per contro, l’occasionalità della prestazione lavorativa porta all’esclusione dell’obbligo di iscrizione alle apposite Gestioni previdenziali Inps. Il Ministero sottolinea come possano considerarsi occasionali le prestazioni rese da pensionati - i quali verosimilmente non possono  garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità - o da familiari impiegati full-time presso altro datore di lavoro. In tali casi la collaborazione si considera presuntivamente di natura occasionale, escludendo pertanto l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps.

Il Ministero prosegue, poi, con l’intento di fornire indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva al fine di assicurare un’applicazione uniforme dei comportamenti del personale ispettivo sul territorio nazionale per tutte le collaborazioni occasionali rese da familiari non pensionati o lavoratori full-time. Dal quadro normativo ad oggi in vigore, un parametro utile è quanto previsto per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita. Tale parametro potrà, quindi, essere esteso anche al settore commercio e agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale. Come evidenzia il Ministero “nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo di 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue”. Il mancato rispetto di tale parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante “rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale e testimoniale, in carenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue”.

In conclusione merita richiamare come siano assoggettabili a tali previsioni le collaborazioni occasionali instaurate tra il titolare dell’azienda ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado. Unica deroga è prevista per il settore agricolo che contempla rapporti di parentela e affinità di quarto grado.

A tal proposito, sono parenti:

- di primo grado i genitori ed i figli;

- di secondo grado i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;

- di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Sono affini i parenti del coniuge:

- di primo grado i suoceri;

- di secondo grado i nonni del coniuge ed i cognati;

- di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito è l’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale - s.n.c. o s.a.s. - sia di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui l’imprenditore opti per instaurare un rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico col collaboratore familiare, l’eventuale disconoscimento dovrà “essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate”.

Il quadro sopra esposto risulta di sicuro rilievo per circoscrivere nel modo più puntuale possibile gli oneri contributivi relativi al familiare. Se, però, sotto il profilo contributivo, relativamente alle collaborazioni c.d. occasionali, nulla questio, non bisogna dimenticare che resta fermo l’obbligo di iscrizione dei familiari presso l’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L’Istituto prevede due differenti obblighi: la Denuncia Nominativa Assicurati, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio della collaborazione familiare via fax od on-line, e la denuncia di iscrizione del familiare, da effettuare entro i successivi 30 giorni tramite canale telematico. 

Articolo di Saverio Nicco tratto dal TN Luglio-Agosto 2013, n. 4 anno XV

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