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Nullità sanzioni trasporto merci conto proprio PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

L’autotrasportatore titolare dell’autorizzazione al trasporto merci conto terzi può effettuare viaggi in conto proprio senza incorrere in alcuna sanzione particolare. Tale attività è da considerarsi  accessoria rispetto a quella principale e pertanto ammissibile senza alcun titolo abilitativo.

Tale principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza emessa dalla  sezione II  n. 13725 depositata il 31 luglio 2012. Prima di tale pronuncia l’uso privato dei mezzi di trasporto dotati di licenza conto terzi è sempre stata ritenuta non consentita dalla legge stante la diversa definizione legislativa tra trasporto conto terzi e trasporto conto proprio.

Le sanzioni amministrative previste dalla legge 298 del 1974 sono molto severe. Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, essa ammonta ad euro 4130,00 ed inoltre si prevede l’applicazione della sanzione accessoria del fermo per tre mesi del veicolo nel caso in cui il trasporto avvenga con un mezzo il cui peso sia superiore ai sessanta quintali.

La Suprema Corte ha rilevato che per l’esercizio dell’attività di trasporto merci in conto terzi e conto proprio la legge 6 giugno 1974 n. 298 prevede due provvedimenti abilitativi diversi. Tuttavia se l’autotrasportatore è munito del titolo abilitativo conto terzi la sanzione amministrativa e accessoria non deve essere contestata.

Infatti - spiega la Corte di Cassazione - la licenza che autorizza al trasporto professionale conto terzi ha contenuto più ampio dell’altra destinata al trasporto privato, essendo subordinata a requisiti e condizioni più rigide.

Questa autorizzazione, a parere del Supremo Collegio, può infatti essere considerata “senz'altro comprensiva anche del trasporto in conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo maggiore si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31 lett. b della legge citata definisce come complementare o accessoria”.

Pertanto i Giudici hanno stabilito che non si possa pretendere che un autotrasportatore abilitato al trasporto conto terzi non possa effettuare anche trasporti privati, perlomeno di carattere occasionale.

Tale decisione si scontra con le indicazioni ministeriali che sostengono invece la sanzionabilità degli autisti. 

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Anno XV - Numero 5/2013

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