Esami idoneità professionale, in vigore i nuovi quiz |
Normativa |
2013 30 Dicembre |
Vi avevamo dato notizia QUI della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi quesiti e delle nuove materie delle prove di esame per conseguire l'idoneità professionale, necessaria all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ora sappiamo che le novità entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Con la circolare n.9/2013 dello scorso 16 dicembre la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti e il Comitato Centrale dell’Albo per gli Autotrasportatori hanno fornito alcuni chiarimenti alle Commissioni istituite presso le Province, sulle procedure di svolgimento delle prove d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi. Per quanto riguarda le prove d’esame, la circolare precisa che le competenti Commissioni d’esame dovranno applicare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2014 i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d’esame, sia ai candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, sia ai candidati che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda d’esame dopo il 1° gennaio 2014. Viceversa, i candidati che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013 e coloro che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda d’esame prima del 1° gennaio 2014, hanno diritto a sostenere le prove, fino al 31 dicembre 2014, con i vecchi quesiti e i tipi di esercitazione, salvo il caso in cui chiedano espressamente alla competente Commissione provinciale di sostenere l’esame con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione. Queste disposizioni sono esplicative di quelle contenute nell’articolo 8 del decreto dirigenziale numero 79 dell’8 luglio 2013. Inoltre, in caso di esito negativo della prova d’esame, i candidati possono sempre ripetere l’esame non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta. Inoltre, la circolare ministeriale riassume le disposizioni relative ai corsi di formazione per l’ammissione agli esami di idoneità professionale. I corsi devono avere una durata minima di 150 ore suddivise tra: diritto civile, diritto commerciale, diritto sociale, diritto tributario, gestione commerciale e finanziaria, accesso al mercato, norme tecniche e sicurezza stradale. Nell’ambito di queste materie vanno illustrati, per un minimo di 30 ore, gli argomenti di carattere internazionale. Per quanto riguarda l’esame integrativo, il relativo corso di formazione deve essere svolto esclusivamente sugli aspetti internazionali. La prova d’esame consiste nella somministrazione di 60 quesiti scelti nelle materie su indicate e in un’esercitazione contenuta nell’elenco allegato al decreto. Gli istituti a seguito del regolare svolgimento dei corsi rilasciano gli attestati di frequenza che hanno una validità di tre anni dal loro rilascio. Infine, la circolare ministeriale fornisce indicazioni per la gestione informatica della procedura d’esame da parte delle Commissioni. Il Comitato Centrale predispone le schede in numero pari ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame; la stessa prova è composta da un test di 60 domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta. Il Comitato Centrale, previa comunicazione da parte di ciascuna Provincia del numero di schede richieste, crea nella Piattaforma Telematica dell’Albo (PTA) la sessione d’esame. Le schede d’esame e il correttore sono generati in modo automatico dalla PTA e sono identificabili tramite un codice univoco (QUIZ ID), riportato su ciascuna pagina della scheda e del corrispondente correttore. La Provincia competente provvede alla registrazione nella PTA e, tramite le proprie credenziali, può accedere alla stessa per ottenere le singole schede d’esame, diversificate, da assegnare ai candidati. Dopo un tempo concordato, non inferiore a due ore, sono disponibili sulla PTA i correttori di ogni scheda. La somministrazione delle schede stesse e la correzione restano a carico della Provincia, che provvede a trasmettere una copia delle schede corrette al Comitato Centrale a fini statistici. Al termine delle prove d’esame, la Piattaforma genera gli attestati dei soli candidati che hanno superato l’esame. (Fonte: Albo Autotrasporto) © TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata |