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Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 6400 euro in mancanza del DVR PDF Stampa E-mail
Lavoro - De Lorenzis

Dal 1° giugno scorso anche le microimprese (aziende che occupano fino a 10 lavoratori) hanno l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (Vdr) utilizzando, a scelta, alternativamente, la nuova procedura standardizzata o la procedura ordinaria: da tale data non è più utilizzabile l’autocertificazione.

La mancanza del  Vdr è sanzionata con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.

L’obbligo è previsto dal D.Lgs. n.  81/2008, Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha imposto a tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi; la stessa norma prevedeva altresì che i datori di lavoro che occupavano fino a 10 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate, potessero autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, comunque non oltre il 30 giugno 2012, termine prorogato una prima volta al 31/12/2012.

Il decreto interministeriale che ha recepito le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, approvato il 30 novembre 2012, è stato riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012 n. 285: ciò ha comportato la necessità di prorogare ancora una volta la scadenza al 31 maggio 2013 per consentire la possibilità di utilizzare le procedure standardizzate appena varate. 

E’ opportuno ricordare che l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi riguarda qualunque “datore di lavoro”  comprese quindi anche quelle piccole società in cui sono presenti unicamente soci lavoratori o lavoratori a progetto o anche solo stage o tirocini formativi.

Ricordiamo che la valutazione dei rischi viene definita dal TU 81/08: “  valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Obbiettivo della prescrizione legislativa non è, ovviamente, il documento cartaceo (DVR), pur obbligatorio, ma la stima precisa dei rischi esistenti ed il programma delle attività previste per eliminare o ridurre quanto più possibile tali rischi.

Le aziende che non occupano più di 10 lavoratori fino al 31.5.2013 potevano autocertificare di aver svolto la valutazione dei rischi;  nella pratica molte aziende hanno ritenuto di ottemperare ad ogni obbligo attraverso l’autocertificazione, senza compiere alcun concreto tentativo di identificare i rischi presenti sul luogo di lavoro ed attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Il provvedimento citato suggerisce un percorso guidato per consentire la ricognizione dei pericoli connessi all’attività, svolta attraverso una successione predefinita di fasi operative che conducono ad identificare le misure di prevenzione e protezione necessarie alla stesura del c.d. “piano di miglioramento” , elaborando il Documento di valutazione dei rischi secondo procedura semplificata (DVRS).

Tale percorso si articola in 4 fasi successive:

  1. descrizione dell’azienda;
  2. individuazione dei pericoli;
  3. valutazione dei rischi;
  4. definizione programma di miglioramento.

Il legislatore ha dovuto eliminare la possibilità di ricorrere all’ autocertificazione anche sulla spinta della procedura di infrazione 2010/4227 aperta nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione Europea: le procedure standardizzate, tuttavia, introducono una semplificazione più apparente che reale; allo stesso tempo, se attuate da persone non particolarmente esperte in materia, possono facilmente indurre a sottovalutare alcuni aspetti che risultano invece fondamentali per la  effettiva  validità della valutazione e la  tenuta della stessa in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza o in sede processuale.

La materia è indubbiamente complessa, ma la sicurezza sul lavoro è irrinunciabile, nelle grandi come nelle piccole aziende: più che improbabili semplificazioni sarebbe meglio aiutare concretamente le aziende, magari  utilizzando i cospicui avanzi di bilancio realizzati dall’INAIL per finanziare interventi in materia di sicurezza ed accentuando ulteriormente i meccanismi premiali (bonus/malus) in modo da rendere l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro meno onerosa per le aziende virtuose.

Articolo di Roberto De Lorenzis tratto dal TN Maggio-Giugno 2013 - n. 3 anno XV

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