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Trasporto merci, il committente deve pagare entro 60 giorni PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

Tra le norme più importanti, immediatamente operative della legge 127/2010, in vigore dal 12 agosto 2010, vi sono quelle che  riguardano la fissazione dei termini massimi di pagamento dei corrispettivi con riferimento ai contratti di trasporto delle merci.

Infatti, per le prestazioni di trasporto effettuate da questa data, è stato stabilito che queste vanno pagate entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, che il trasportatore avrà cura di emettere entro la fine del mese di svolgimento degli stessi trasporti.

La normativa è molto differente rispetto a quella precedentemente in vigore. Con la abrogata normativa infatti era previsto un termine di pagamento di trenta giorni, ma pattiziamente derogabile. 

Ora invece il nuovo termine fissato non consente alcuna proroga per volontà delle parti, ma solo mediante eventuali accordi di settore tra la maggior parte delle associazioni dei vettori presenti in Consulta (ora Comitato Centrale in quanto quest'ultimo organismo è stato soppresso) e la committenza.

Poiché tali accordi è difficile che vengano stipulati in tempi brevi si deve applicare la disciplina normativa la quale prevede che, trascorso inutilmente il termine massimo di pagamento dei sessanta giorni, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, pari a cinque punti percentuali superiori al normale tasso di riferimento bancario.

La legge prevede ancora che se il mancato pagamento oltrepassa i novanta giorni, al committente si applicano anche le sanzioni di cui al comma 14, dell’articolo 83 bis della legge 133/2010, che prevedono l’esclusione di un anno dai benefici fiscali e previdenziali, nonché l’esclusione fino a sei mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni o servizi.

È inutile sottolineare che la normativa è molto importante per il settore in quanto tende a tutelarne la liquidità in periodi di crisi. A parere di chi scrive poiché le conseguenze dei ritardati pagamenti possono essere richieste giudizialmente tramite il ricorso per decreto ingiuntivo ed il giudice nel redigere il provvedimento monitorio potrà e dovrà tenerne conto nello stesso decreto in quanto l'obbligazione risarcitoria contrattuale dipende direttamente dalla legge. 

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Maggio-Giugno 2013, n. 3 anno XV

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