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La rivalsa del datore di lavoro in caso di sinistro stradale PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

Sin dal 1988 i Giudici italiani riconoscono al datore di lavoro il diritto di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui un loro dipendente sia vittima di un incidente stradale.

Nonostante tale diritto sia riconosciuto sono pochi i datori di lavoro che richiedono il risarcimento di tale danno.

Pertanto nel caso in cui il dipendente sia vittima, quindi non abbia colpa nella causazione del sinistro, l’INPS pagherà parte dello stipendio e poi eserciterà azione di rivalsa nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro.

Se si tratta di sinistro in cui è applicabile l’indennizzo diretto la rivalsa dell’ente previdenziale sarà esercitata nei confronti dell’assicurazione del dipendente danneggiato.

Il problema risolta positivamente dai Giudici italiani concerne il diritto del datore di lavoro di recuperare i costi che maturano per il suo dipendente.

Come appena menzionato la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6132/1988, ha statuito sul punto il seguente principio: “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per le mancate utilizzazioni delle prestazioni lavorative. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato”.

Ritengo che queste informazioni possano essere utili per gli autotrasportatori, assolutamente più esposti, rispetto ad altri datori di lavoro, ai rischi connessi alla circolazione stradale.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Marzo-Aprile 2013, n. 2 anno XV

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