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Libretto di circolazione auto: istruzioni per l’uso PDF Stampa E-mail
Latuga - Sicurezza stradale

Come leggere il “libretto” di tipo Europeo 

Il libretto di circolazione, chiamato anche carta di circolazione, è un documento necessario alla circolazione su strada di tutti i veicoli ed è obbligatorio che questo sia a bordo del mezzo sul quale si sta viaggiando. Il documento in questione vi verrà richiesto nel caso in cui una pattuglia delle forze dell’ordine vi fermino per un controllo o altro e viene sempre chiesto accompagnato dalla patente del conducente. Non solo le autovetture dispongono del libretto di circolazione ma questo lo si trova anche per le motociclette e per i rimorchi, oltre che per i camion, autobus, eccetera.

Per tutti i beni mobili registrati al PRA la carta di circolazione non è valida assolutamente come titolo di proprietà del veicolo ma questa ne attesta solamente l’idoneità alla circolazione su strada.

Il ritiro di questa carta può avvenire in diverse modalità: nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a sequestro, se sia confiscato o se venga posto un fermo amministrativo nei confronti dello stesso.

Libretto di circolazione: cos’è

La carta di circolazione è quel documento che viene rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel libretto di circolazione, infatti, che è nominativo (cioè rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo), sono riportati tutti i dati tecnici e di identificazione del mezzo, le generalità del proprietario e gli esiti delle revisioni periodiche.

Cosa viene indicato

In particolare, questo documento contiene il numero di targa, il numero telaio, i dati relativi al proprietario del veicolo, i dati e le caratteristiche tecniche del veicolo – come la cilindrata, la potenza, la massa complessiva, la portata, le dimensioni, il numero di posti e altro ancora – e le eventuali annotazioni riguardanti le revisioni periodiche a cui deve essere sottoposto il veicolo.

Cosa sono i cavalli fiscali?

Per molti la voce “cavalli fiscali” è un tabù, un qualcosa di sconosciuto poiché appunto si tende a conoscere infatti i cavalli di potenza che vengono dichiarati nei listini per esempio, quelli che ci dicono i concessionari… I cavalli fiscali, invece, sono un dato molto importante che generalmente è utile a tutte le compagnie che devono fare il calcolo per il il premio RCA. I cavalli fiscali sono rappresentati da un numero che dipende dalla cilindrata del motore. Per conoscere quindi i cavalli fiscali della vostra vettura bisogna fare affidamento alla lettura della cilindrata riportata nel libretto. Un esempio concreto è questo: una motorizzazione compresa tra i 1243,7 centimetri cubici fino ai 1372,5 ha 15 cavalli fiscali.

Quando aggiornarlo

I dati annotati sulla carta di circolazione devono essere variati o aggiornati a seguito di: modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali (come ad esempio l’applicazione del gancio di traino), modifiche ai dispositivi di equipaggiamento o al telaio (per esempio quando questo viene sostituito), il cambio di proprietà o di residenza del proprietario e la revisione (mediante l’applicazione di un tagliando autoadesivo o l’apposizione di un timbro ad inchiostro).

Ritiro

Il ritiro della carta di circolazione, eseguito dagli organi di polizia in caso di irregolarità inerenti alla documentazione del veicolo (per violazioni inerenti al conducente e al suo comportamento sulla strada le sanzioni accessorie riguardano la patente), comporta la sottrazione temporanea di tale documento, restituito dopo che si è provveduto a regolarizzare ciò che regolare non era.

La carta di circolazione è ritirata quando si circola e il veicolo non sia stato presentato per l’aggiornamento a seguito di modifiche tecniche (come per esempio l’installazione di un impianto di alimentazione a metano); quando il veicolo non sia stato presentato per l’annotazione dell’eventuale sostituzione del telaio, quando il veicolo non sia stato presentato alla prescritta revisione (trascorsi più di due anni dall’ultima effettuata), quando si esibisca agli organi competenti l’attestazione di revisione falsa, quando il proprietario abbia omesso di richiederne l’aggiornamento per il cambio di residenza (formalità da effettuarsi presso l’anagrafe del comune di residenza), mancata iscrizione del veicolo al PRA entro 90 giorni dalla consegna delle targhe, mancato reclamo del proprio veicolo entro 180 giorni dalla rimozione del veicolo stesso, sistemazione errata del carico sul veicolo o ancora quando il proprietario abbia omesso di richiederne l’aggiornamento per il trasferimento di proprietà.

Nel caso in cui sia prevista la sospensione o la revoca della carta di circolazione, di conseguenza c’è anche il ritiro.

Sospensione

Per quanto riguarda invece la sospensione della carta di circolazione, questa sanzione è prevista quando il veicolo in questione sia utilizzato in modo diverso da quello indicato sulla carta stessa. Facendo riferimento alla gravità dell’infrazione commessa al titolare può esser sospesa la validità del documento in una tempistica di minimo un mese fino ad un massimo di otto mesi, che possono diventare dodici in caso di recidiva. I casi che prevedono la sospensione come sanzione in dettaglio sono: l’utilizzo di un veicolo per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta in circolazione appunto come vi dicevamo, la destinazione a locazione senza conducente di un veicolo non destinato a tale uso con sanzione da due a otto mesi o per destinazione a noleggio del mezzo con conducente di un veicolo non destinato a tale uso: anche in questo caso la sospensione va da un minimo di due mesi fino ad un massimo di otto.

Revoca

La revoca della carta di circolazione avviene nel momento in cui il mezzo in questione non abbia più i requisiti minimi di conformità alle norme di sicurezza. In seguito a tale sanzione, il veicolo quindi deve essere demolito.

Smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento. Nel caso in cui avvenga lo smarrimento della carta di circolazione, l’intestatario della stessa ha l’obbligo di farne denuncia alle forze dell’ordine entro 48 ore e saranno proprio questi organi a rilasciare un permesso, provvisorio, di circolazione. Per denunciare appunto l’accaduto, l’intestatario deve avere con sé un documento di riconoscimento chiaramente valido e quando gli viene rilasciato il documento in forma provvisoria, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione è fatto obbligo al denunciante di distruggerla.

L’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione provvederà, dal momento della denuncia, a predisporre il duplicato della carta di circolazione e ad inviarlo direttamente a case dell’utente. Al momento della consegna, l’incaricato deve riscuotere il costo dell’operazione che è di 5,16 Euro oltre alle spese postali.

Nel caso in cui entro 45 giorni di tempo questo duplicato non giunga al denunciante, questo ha tutto il diritto e l’obbligo di telefonare a questo numero verde: 800/232323 e serve per tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia – utente.

Tre sono i casi in cui l’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiederne il duplicato di questo documento: in primo luogo se ha fatto denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento. La circostanza è rilevabile dalla data riportata sul certificato di resa denuncia o sul permesso provvisorio rilasciato dall’autorità che ha ricevuto la denuncia; altrimenti se è stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’autorità che ha ricevuto la denuncia, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato del documento non può essere estratto dall’archivio nazionale dei veicoli oppure, come ultimo caso, se è stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’Ufficio Centrale Operativo, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato non può essere estratto dall’archivio nazionale dei veicoli.

Per richiedere il duplicato all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ci sono queste procedure da seguire, per legge: bisogna compilare il modello TT 2119, presentare il permesso provvisorio di circolazione rilasciato dall’autorità di Polizia, esibire un documento d’identità in corso di validità ma se la pratica non viene presentata dall’interessato, il modello TT 2119 (firmato dall’intestatario della carta di circolazione) dovrà essere accompagnato da una delega in carta semplice e dalla fotocopia di un documento d’identità dell’intestatario della carta di circolazione; il delegato dovrà comunque esibire un documento d’identità in corso di validità. L’importo da versare è di 9 Euro su c.c.p. 400382 intestato a: Tesoreria Prov.le della Provincia Autonoma di Trento M.C.T.C.

Novità dal 7 dicembre 2012

Dal 7 dicembre di quest’anno importante novità sul fronte appunto delle norme che regolano l’utilizzo del libretto di circolazione. Sostanzialmente questa novità prevede che nel caso in cui un determinato veicolo sia utilizzato per oltre trenta giorni da una persona che non corrisponde al proprietario, il documento stesso subirà delle modifiche.

Scatta quindi d’obbligo per tutti i possessori di un autoveicolo l’aggiornamento della Carta di circolazione ogni volta che il mezzo sia guidato da un soggetto diverso dall’intestatario per un periodo superiore ai trenta giorni. L’obbligo riguarderà sia le persone fisiche che gli enti ed è escluso il caso in cui il veicolo sia utilizzato da un organo facente parte del nucleo familiare solamente se convive con il proprietario. Per rimediare a quest’obbligo è necessario che i proprietari dei veicoli in questione si rivolgano all’ufficio del Dipartimento per i trasporti chiedendo l’annotazione sul libretto di circolazione di questa avvenuta cessione d’uso ad altre persone e questo va fatto anche se c’è di mezzo un titolo di comodato o in conseguenza di affidamento di custodia giudiziale. Il provvedimento comprende anche tutti i veicoli intestati a soggetti incapaci, con una sola distinzione: l’annotazione deve esser eseguita nei confronti di un tutore o di un genitore appunto se l’intestatario sia un interdetto o un minorenne.

Ultima ma non ultima novità è quella riguardante la “ripetizione” della targa anche per il rimorchio trainato. Questi, infatti, dovranno per legge sottostare alla targatura ordinaria proprio come gli altri veicoli.

Articolo di Giuliano Latuga tratto dal TN Gennaio-Febbraio 2013, n. 1 anno XV

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