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Richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES PDF Stampa E-mail
Tavella - Fiscale

Istanza di rimborso per gli anni pregressi dell’IRPEF/IRES dell’IRAP

relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato

Il decreto “Salva Italia” ha introdotto la possibilità di chiedere a rimborso la maggiore IRPEF/IRES versata dal 2007 al 2011 per la mancata deduzione IRAP sul costo dei dipendenti e assimilati a carico dell’impresa, ad esempio di autotrasporto.

I soggetti interessati al rimborso sono le imprese individuali, le società di persone e di capitali, oltre a professionisti, banche, società finanziarie ed enti commerciali.

Con il provvedimento numero 140973, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso. La possibilità di chiedere il rimborso è stata prevista dall’art. 4 co. 12 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16.

L’istanza di rimborso può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali, a un tempo al 28 dicembre 2011 non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della qua­le si chiede il rimborso e siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello reperibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. La trasmissione dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario; tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti).

A tal fine, è possibile utilizzare il software denominato “RimborsoIrapSpesePersonale”, che è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato un calendario a livello nazionale nel quale sono specificate per ogni area geografica le date e gli orari utili per la trasmissione.

Le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito nel calendario suddetto e l’invio della stessa istanza.

In tal modo, la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna area geografica non incide nella determinazione dell’ordine di trasmissione.

Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dalla tabella sopra citata, alle istanze contenute nel relativo flusso viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione del suddetto ordine di priorità.

Per le istanze pervenute nei termini (vale a dire, entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il calendario di cui sopra), l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti (quindi, l’erogazione dei rimborsi sarà avviata a partire da quelli relativi al periodo d’imposta 2007, per poi passare ai successivi). Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Pertanto, ipotizzando che le risorse ad oggi stanziate siano sufficienti per garantire i rimborsi relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008, detti rimborsi saranno erogati integralmente (ovviamente, a condizione che la relativa domanda sia stata validamente presentata). A tal fine, l’ordine di priorità attribuito alle istanze (determinato secondo quanto precisato precedentemente) rileva al solo fine di stabilire i contribuenti che saranno liquidati per primi. Resta peraltro fermo che il rimborso sarà riconosciuto: integralmente; a tutti i contribuenti; prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi relativi alle annualità successive.

Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.

Resta ferma l’integrazione dei pagamenti, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo di Giancarlo Tavella tratto dal TN Gennaio-Febbraio 2013, n. 1 anno XV

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