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L’indicazione del nome sul libretto di circolazione PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

Il 7 dicembre 2012 entra in vigore il decreto 198 del 28 settembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.273 del 22 novembre 2012), che reca le modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Con tale decreto viene introdotto il nuovo articolo nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 che prevede a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedano all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.

In pratica da tale scadenza: a) sul documento di circolazione dovrà essere annotato il nome dell’utilizzatore effettivo del veicolo (per un tempo superiore ai 30 giorni) se diverso dal proprietario.

Con l’applicazione di questa norma, prestare l’auto per più di trenta giorni comporterà un ulteriore passaggio burocratico attraverso l’annotazione sulla carta di circolazione del soggetto che ha la disponibilità dell’autoveicolo.

Per quanto riguarda l’intestazione temporanea dei veicoli, la Legge n. 120 del 20 luglio 2010 ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 94 del codice della strada, prevedendo che gli atti da cui deriva una variazione dell’intestatario della carta di circolazione, o che comportano la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, a favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, sono dichiarati dall’avente causa entro 30 giorni al dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli.

Il nuovo adempimento si applica alle carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la predetta disponibilità è:

1) a titolo di comodato (anche verbale);

2) in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;

3) in forza di contratti o atti unilaterali (assegnazioni a qualunque titolo).

Sulla carta di circolazione deve essere annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario.

Sono stati esclusi dall’adempimento i componenti del nucleo familiare purché conviventi ma non sono esonerati i soci e amministratori di società che usano il mezzo aziendale.

Il regolamento prevede innanzitutto che dal 7 dicembre 2012, in tutti i casi in cui i veicoli sono in disponibilità di oggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali, deve essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione.

La norma precede che chi ha la temporanea disponibilità, per più di trenta giorni, a titolo di comodato oppure in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale deve richiedere agli uffici della motorizzazione l’aggiornamento della carta di circolazione, sulla quale vanno annotati il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto.

Nei casi di locazione senza conducente per più di trenta giorni, deve essere richiesto l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, registrando il nominativo del locatario e la scadenza del contratto.

Le sanzioni previste in caso di inottemperanza ammontano ad euro 653 ed è prevista la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Resteranno esclusi dalla nuova disciplina i veicoli immatricolati in data antecedente al 1/10/1993.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Inverno 2012, n. 4 anno XIV

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