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La riduzione del limite per l’uso dei contanti e degli assegni PDF Stampa E-mail
Tavella - Fiscale

La manovra di Ferragosto, specificatamente l'articolo 2, comma 4, del Decreto Legge n. 138/2011, è andata ad interessare anche la normativa antiriciclaggio, modificando ancora una volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del DLgs. n. 231/2007.

Con il suddetto decreto, entrato in vigore il 13 agosto 2011, tale soglia è stata infatti riportata a 2.500 euro, così da allineare il nostro Paese con le disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Questo limite diventa quindi il nuovo confine ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste in essere senza l'ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).

Nel recente passato la soglia limite ha avuto un andamento fluttuante. Dall'originaria di 12.500 Euro, imposta dall'art. 1 della Legge n. 197/1991, era stata ridotta a 5.000 Euro in occasione dell'emanazione del DLgs. n. 231/2007.

Poco dopo, con il DL n. 112/2008, il legislatore aveva fatto marcia indietro riconducendo a 12.500 Euro l'importo di cui all'art. 49, salvo poi ritornare a 5.000 Euro con il DL n. 78/2010.

L'utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l'impiego di strumenti di pagamento tracciabili, come l'assegno bancario o postale, che riportino l'indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausola di non trasferibilità.

Anche l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro.

Il loro rilascio è ora consentito soltanto se preventivamente né è stata fatta richiesta per scritto ed è stata pagata la relativa imposta di bollo pari a 1,50 Euro per singolo assegno o vaglia.

Al riguardo deve ritenersi ancora valida, ancorché riferita alla nuova soglia, la lettura dell'art. 49 fornita dal MEF nella circolare 5 agosto 2010, interpretativa delle disposizioni di cui al DL n. 78/2010.

Così gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 Euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

È inoltre vietata la circolazione degli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo"), qualunque sia l'importo: l'unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.

La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 Euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti.

La violazione delle disposizioni qui brevemente illustrate rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo minimo, anch'esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 Euro, a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore.

L'intento è chiaramente quello di scoraggiare l'utilizzo di strumenti di pagamento anonimi che potrebbero favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 Euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 Euro avvenuti in violazione del disposto di cui all'art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito; per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 Euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell'importo trasferito.

Immutata, infine, è la nozione di frazionamento, già incisa dal DL n. 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell'art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 Euro (prima dell'ultima modifica 5.000 Euro).

Nell'attuale formulazione, la norma recita che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un'operazione di acquisto di importo superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, ancorché ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, ferma restando la libertà contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione.

Permangono, dunque, ad elevato rischio "frazionamento", operazioni quali il pagamento di fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Articolo di Giancarlo Tavella tratto dal TN Autunno 2011, n. 3 anno XIII

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