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L’indicazione in fattura del costo del carburante. Il commento PDF Stampa E-mail
Tavella - Fiscale

Con l'articolo 1-bis del D.L. 103/2010 il Legislatore ha modificato la disciplina dei contratti di trasporto introdotta dalla c.d. "Manovra d'estate" (D.L. n. 112/2008) la cui ratio è quella di garantire la correttezza delle pattuizioni nel settore del trasporto di cose per conto terzi e, di riflesso, la sicurezza stradale.

La suddetta disciplina prescrive, in particolare, per i contratti non scritti l'indicazione del costo del carburante in fattura e il rispetto di una quota "minima" di corrispettivo riferita ai costi diversi dal carburante.

La violazione delle richiamate disposizioni comporta l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.

Con l'acuirsi della crisi economica e l'aumento dell'incidenza del prezzo del carburante gli operatori del settore autotrasporto hanno più volte evidenziato che la ricerca esasperata del prezzo più conveniente, da parte dei committenti, può determinare, da parte dei vettori, un mercato dell'offerta al ribasso a sicuro scapito della sicurezza stradale.

La disciplina stabilita dal citato art. 83-bis denominata "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi" si differenzia a seconda che il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta o in forma non scritta.

Va evidenziato che per il contratto di trasporto non è obbligatoriamente previsto l'obbligo della forma scritta tanto che l'articolo 6 del D.Lgs. n. 286/2005 afferma che lo stesso: "… è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".

Se il contratto tra vettore e committente viene stipulato in forma non scritta la norma in commento dispone che:

- nella fattura emessa, va indicato "ai soli fini civilistici e amm inistrativi", l'importo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto (comma 6);

- il suddetto importo indicato in fattura (costo del carburante) va calcolato facendo riferimento al "costo medio del carburante per chilometro di percorrenza" determinato dall'"Osservatorio sulle attività di trasporto" (comma 6);

- viene definita una "quota di costo minimo" del corrispettivo diverso dal costo del carburante (comma 7).

Va evidenziato che fino a quando il citato "Osservatorio" non sarà operativo le citate tabelle verranno diramate, attraverso specifiche "pubblicazioni", dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il proprio sito Internet (www.infrastrutturetrasporti.it). 

L'importo di cui sopra va quindi calcolato moltiplicando l'ammontare del costo chilometrico, determinato per classe di veicolo e facendo riferimento al mese precedente la prestazione di trasporto, per il numero di chilometri percorsi oggetto della prestazione di trasporto resa dal vettore al committente. 

In merito va precisato che come riportato nelle citate pubblicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non vengono elaborati: "…i dati relativi alle percorrenze chilometriche al di sotto dei 51 Km, tenuto conto della marginalità dell'attività di autotrasporto per conto di terzi sulle brevissime percorrenze, che non veniva preso in considerazione neanche dalla disciplina tariffaria vigente prima del decreto legislativo 286/05".

Il comma 7 dell'art. 83-bis definisce una quota di costo minimo del corrispettivo diverso dal costo del carburante a garanzia della corretta contrattazione del corrispettivo spettante al vettore: "La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella … [relativa ai costi del carburante] deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2".

Ciò comporta che, se la parte del corrispettivo che non fa riferimento ai costi del carburante risulta inferiore rispetto a quella determinata facendo riferimento ai parametri individuati dall'"Osservatorio" il vettore può chiedere al committente il pagamento della differenza.

Il comma 12 della disposizione in commento dispone inoltre che la fattura del vettore:

- va emessa "entro e non oltre la fine del mese" dall'esecuzione del trasporto;

- va pagata entro 60 giorni "decorrenti dalla data di emissione della fattura" ferma restando l'applicazione del D.Lgs n. 231/2002 denominato "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Le parti non possono definire termini diversi salvo che gli stessi siano basati su "accordi volontari di settore".

Va evidenziato che se il committente, non rispettando il suddetto termine, paga il corrispettivo relativo alla prestazione di trasporto ricevuta:

- oltre i 60 giorni dalla data di emissione della fattura, il vettore avrà diritto agli interessi moratori ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2002;

- oltre i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, al committente si applicheranno le pesanti sanzioni di cui al comma 14, previste per le violazioni nei contratti non scritti, che comportano l'esclusione:

- fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

- per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.

In fine il comma 14 del citato art. 83-bis dispone che con riferimento ai contratti non scritti la violazione delle seguenti disposizioni:

- indicazione nella fattura emessa dal vettore della quota del corrispettivo relativa al costo del carburante (comma 6);

- riconoscimento della quota "di costo minimo" diversa dal carburante e possibilità di chiedere al committente il pagamento della differenza nell'ipotesi che il costo riconosciuto sia inferiore (comma 7);

- possibilità del vettore di proporre domanda d'ingiunzione di pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei 15 giorni della richiesta di pagamento (comma 9);

- riconoscimento al vettore ed agli "operatori della filiera diversi dai vettori" degli interessi moratori ex art. 5, D.Lgs n. 231/2002, se il termine di pagamento è superiore a 60 giorni dalla data di emissione fattura (comma 13), comportano l'esclusione:

- fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

- per un anno dai benefici finanziari e fiscali.

Va evidenziato che tali sanzioni non sono applicate quando: "…le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico".

Articolo di Giancarlo Tavella tratto dal TN Gennaio-Febbraio 2011, n. 1 anno XIII

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