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La contestazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale

Poiché la normativa sulle contestazioni delle sanzioni amministrative contenute nel codice della strada è stata modificata dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 è opportuno e utile segnalare ai lettori la nuova disciplina.

L'articolo 200, prima della novella così recitava: 

"Contestazione e verbalizzazione delle violazioni. 1. La violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello. 3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore".

Ora il nuovo testo dell'articolo 200 così dispone:

"Contestazione e verbalizzazione delle violazioni. 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale. 3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 4. Copia del verbale consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore".

Dalla semplice lettura si nota immediatamente che sono rimasti immutati i commi 3 e 4 mentre i primi due commi hanno subito modifiche sostanziali.

La vecchia norma infatti prevedeva l'immediata contestazione al trasgressore quando ciò fosse stato possibile mentre la nuova disciplina aggiunge la frase fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata...

Pertanto mentre la normativa abrogata prevedeva un obbligo generale in capo agli organi accertatori di contestazione immediata ove possibile la novella prevede situazioni in cui la contestazione immediata non è necessaria anche se possibile.

Vediamo ora quali sono i casi in cui non è di fatto necessaria la contestazione immediata del verbale di accertamento della sanzione amministrativa.

Per individuarli bisogna, ai sensi dell'articolo 200 novellato, considerare il rimando operato da quest'ultima norma all'articolo 201, comma 1 bis, del codice della strada. 

In questa disposizione si trovano elencati le ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata da parte degli agenti accertatori.

Infatti l'articolo 201, comma 1 bis, testualmente recita:

"...Nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: 

a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; 

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento".

In tutte queste ipotesi la legge statuisce chiaramente che la contestazione immediata del verbale di accertamento da parte degli organi accertatori non è necessaria.

A parte qualche dubbio di legittimità costituzionale la maggiore conseguenza pratica consiste nell'impossibilità da parte del trasgressore di motivare un'eventuale ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale adducendo la doglianza della mancata possibile contestazione immediata.

In questi casi gli organi accertatori non devono più motivare la circostanza dell'impossibilità di contestazione immediata. 

L'altra importante novità introdotta dalla riforma consiste nella possibilità per gli organi accertatori di redigere il verbale di contestazione anche con l'ausilio di sistemi informatici. Ad avviso dello scrivente tale norma acquisterà sempre maggiore importanza con l'evoluzione tecnologica e con la dotazione da parte degli organi accertatori di strumenti sempre più sofisticati.

Nel prossimo numero vedremo nel dettaglio i singoli casi in cui gli accertatori possono legittimamente non contestare immediatamente la violazione soprattutto si illustreranno i casi in cui l'articolo 201, comma 1 bis, ha effettuato rimandi ad altre norme per dare un quadro sintetico e completo della materia.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Gennaio-Febbraio 2011, n. 1 anno XIII

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