Il calendario dei divieti di circolazione, riguardante i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, per il 2024
Il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023 nr. 333 stabilisce le giornate di divieto per la circolazione, dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
In dettaglio, è vietata la circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti orari:
- tutte le domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle 07.00 alle 22.00;
- 1° gennaio, dalle 09.00 alle 22.00;
- 6 gennaio, dalle 09.00 alle 22.00;
- 29 marzo, dalle 14.00 alle 22.00;
- 30 marzo, dalle 09.00 alle 16.00;
- 1° aprile, dalle 09.00 alle 22.00;
- 2 aprile, dalle 09.00 alle 14.00;
- 25 aprile, dalle 09.00 alle 22.00;
- 1° maggio, dalle 09.00 alle 22.00;
- 6 luglio, dalle 08.00 alle 16.00;
- 13 luglio, dalle 08.00 alle 16.00;
- 20 luglio, dalle 08.00 alle 16:00;
- 26 luglio, dalle 16.00 alle 22.00;
- 27 luglio, dalle 08.00 alle 16.00;
- 2 agosto, dalle 16.00 alle 22.00;
- 3 agosto, dalle 08.00 alle 22.00;
- 9 agosto, dalle 16.00 alle 22.00;
- 10 agosto, dalle 08.00 alle 22.00;
- 15 agosto, dalle 07.00 alle 22.00;
- 17 agosto, dalle 08.00 alle 16.00;
- 24 agosto, dalle 08.00 alle 16.00;
- 31 agosto, dalle 08.00 alle 16.00;
- 1° novembre, dalle 09.00 alle 22.00;
- 25 dicembre, dalle 09.00 alle 22.00;
- 26 dicembre, dalle 09.00 alle 22.00.
Deroghe ed eccezioni:
- Veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna: l’inizio del divieto è posticipato di 4 h.
- Veicoli diretti all’estero: la fine del divieto è anticipata di 2 h.
- Veicoli diretti in Sardegna e ai principali interporti nazionali, terminals intermodali e aeroporti: la fine del divieto è anticipata di 4 h, anche per veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate all’estero e per complessi veicolari scarichi diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
- Veicoli circolanti in Sardegna e in Sicilia, provenienti da altre parti d’Italia: l’inizio del divieto è posticipato di 4 h.
- Il divieto di circolare non si applica ai veicoli adibiti al trasporto di: carburanti e combustibili destinati alla distribuzione e consumo; forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; fornitura di viveri o merci destinate alla marina mercantile, giornali, quotidiani, periodici, prodotti per uso medico e prodotti agricoli soggetti ad un rapido deperimento.
- Il divieto non si applica ai veicoli prenotati per la revisione e che rientrano alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi, a meno di 50 km.
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