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Orario di lavoro: CCNL Assotrasporti: festività e permessi retribuiti PDF Stampa E-mail
Normativa
2019
24
Ottobre

In coincidenza di una giornata festiva il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione.

sciopero-trasporti

Il lavoratore è legittimato a rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa, conservando il diritto al trattamento economico della normale retribuzione fissa.

La prestazione di lavoro può essere richiesta solo su accordo delle parti, raggiunto eventualmente anche in sede di contrattazione collettiva.

Peraltro, di recente, la giurisprudenza ha stabilito che la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali è rimessa solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. 27948/2017), mentre sono affette da nullità le clausole della contrattazione collettiva che prevedono l’obbligo per il lavoratore di effettuare la prestazione nei giorni festivi.

Le giornate festive oltre alla domenica sono determinate dalla legge (legge 260/1949) e, in parte, dai contratti collettivi.

Secondo il CCNL Assotrasporti, art. 30, sono considerati giorni festivi le seguenti festività nazionali e infrasettimanali: 1° gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); Pasqua; Lunedì di Pasqua; 1° maggio (festa dei lavoratori); 2 giugno (festa della Repubblica); 15 agosto (Assunzione della Beata V.M.); 1° novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (S. Stefano); solennità del S. Patrono (luogo ove si trova la sede in cui il lavoratore presta servizio).

Quando il lavoratore presta la propria opera in un giorno festivo, valgono le seguenti disposizioni:

• se non sono previsti riposi compensativi, la prestazione di lavoro è considerata straordinaria. In questo caso deve essere corrisposta, oltre alla retribuzione per la festività, anche la normale retribuzione per il lavoro prestato e la maggiorazione per lavoro straordinario festivo.

• Se è previsto un riposo compensativo in un’altra giornata, oltre alla retribuzione per la festività deve essere corrisposta la sola maggiorazione per il lavoro festivo.

Il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuta dalla legge in caso di coincidenza della giornata festiva con la domenica non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo. Ciò in quanto allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell’arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi, semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore e non anche festivo.

Il lavoratore ha diritto al compenso previsto per la festività anche in caso di:

malattia, infortunio, astensione per maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi.

• Riduzione dell’orario di lavoro (ROL).

• Sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore.

• Sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.

Se nel periodo di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un trattamento economico a carico degli istituti assicuratori, il datore di lavoro deve integrare quello corrisposto per il giorno festivo con una quota a suo carico.

Ai soci e ai dipendenti sono concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima/prime ora/ore di lavoro fino ad un massimo dell’intera giornata (art. 31 CCNL Assotrasporti).

Tali permessi retribuiti ammontano complessivamente a 32 ore annue e sono concessi in sostituzione delle festività abolite legge 54/1977. Appositi accordi a livello aziendale, tra le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno prevedere diverse modalità di recupero e utilizzazione, in funzione di specifiche esigenze aziendali.

Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte, usufruite, il socio o il lavoratore dipendente hanno diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.

In casi speciali o giustificati, il socio e il lavoratore dipendente potranno usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro, nella misura massima di un’ora al giorno.

Articolo dell'Avv. Pasquale Dui, tratto dal TN 5/2019 anno XXI

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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