Orario di lavoro - CCNL Assotrasporti: mansioni discontinue e personale viaggiante |
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2019 19 Febbraio |
Nel contratto Assotrasporti, all’articolo 22, è contenuta la disciplina dell’orario di lavoro per mansioni discontinue. È previsto che per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata settimanale dell’orario di lavoro normale possa essere convenuta nel contratto di assunzione di 40 o 48 settimanali. Le lavorazioni così definite vengono indicate nel contesto della clausola contrattuale: • custodi La disciplina caratteristica per tali lavoratori prevede che, una volta superato l’orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorra la qualificazione straordinaria del lavoro, con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione ordinaria: A. 10% per le prime 8 ore (45-50) L’art. 23 del CCNL contiene la disciplina dell’orario per il personale viaggiante. È previsto che, fermo quanto disciplinato nell’art. 21 per i lavoratori discontinui, per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro coincide con quello della prestazione effettiva, ovvero senza i limiti di disponibilità (e/o discontinuità) tipici della prestazione discontinua, l’orario di lavoro settimanale è stabilito in 40 ore (come previsto in via generale per il personale non viaggiante nell’art. 21). La regolamentazione è piuttosto articolata. In primo luogo, è previsto che per il personale viaggiante dei livelli 3° super e 3° si considera lavoro effettivo quello di fatto espletato, con l’espressa esclusione, però, 1. del tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, per aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore; Questi tempi, specificati nei due punti precedenti, hanno un procedimento di calcolo e quantificazione/valorizzazione così stabilito. Devono essere calcolati nella misura del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell’orario ordinario, e sono esclusi dal computo per il lavoro straordinario. Il tempo di lavoro effettivo si determina, inoltre, escludendo i tempi di riposo intermedio, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell’impresa e con la facoltà di allontanarsi dall’autoveicolo, essendo manlevato da ogni responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico. Agli effetti della qualificazione/quantificazione dei tempi di lavoro, è in particolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie. In via di principio, i tempi di riposo previsti dal contratto collettivo non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica, in ogni caso, la disposizione più favorevole al lavoratore. Quanto ai riposi intermedi, l’art. 23 in commento prevede che vi rientrino: a) i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte superiori alle 15 ore; Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell’impresa. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e per l’attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario secondo le seguenti regole:
Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 1/2019 anno XXI © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata |