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Chi può fare l'ispettore di un Centro di Controllo PDF Stampa E-mail
Latuga - Sicurezza stradale
2018
26
Ottobre

 

L’emanazione del decreto 211 ha posto in risalto un argomento di vitale importanza per l’attività di un Centro di Controllo per la revisione
dei veicoli.

centro-controlloIn base all’Art.13 del DM 214/17 si dà corso all’obbligatorietà di nuovi requisiti, che si sommano a quelli già previsti dall’Art.240 del Regolamento di attuazione del C.d.S., richiesti ad un Ispettore.

Analizzando attentamente le normative emerge che la figura dell’Ispettore dovrà avere caratteristiche molto diverse rispetto all’attuale Responsabile Tecnico.

Cosa è cambiato?

Fino al 20/5/2018 tra i vari requisiti per diventare Responsabile Tecnico era incluso un titolo di studio di area tecnico scientifIca.

I titoli erano tre: perito industriale, diplomato scientifico e, infine, laurea breve o laurea magistrale in Ingegneria.

Altro requisito era dato dal superamento di un corso di formazione che in base agli accordi Stato-Regioni doveva contenere 5 moduli formativi con una durata complessiva di non meno di 30 ore.

Ora, con i nuovi decreti, si avrà maggiore ricerca di specializzazione riguardo al titolo di studio e servirà più formazione per ottenere l’abilitazione. La norma, infatti, richiede che la formazione scolastica documentata attesti una preparazione professionale in campo meccanico di almeno 3 anni.

Pertanto, mentre si aprirà la possibilità di accedere al ruolo a coloro che hanno maturato una formazione professionale triennale, in quanto il diploma di operatore meccanico comporta 3 anni di formazione specifica, quindi prevista dalla norma, sono necessari titoli di studio di area meccanica, a discapito di quelli previsti dall’art.240, quali geometra o diplomato scientifico, che finora avevano consentito di abilitare alla professione un maggior numero di richiedenti.

Da un’indagine dell’Osservatorio Tecnostrada su corsi di formazione, il 40% degli allievi che si iscrivevano a tale percorso formativo aveva il diploma di geometra, e il 25% era diplomato in Istituto Tecnico.

Dai dati forniti dall’Osservatorio emerge che su un campione di oltre 1000 allievi che hanno frequentato i corsi negli ultimi 10 anni solo l’8% ha un titolo di studio conforme alla nuova normativa.

Se le novità per quanto attiene al titolo di studio sono evidenti, i criteri di valutazione di percorsi formativi al fine di ottenere tali requisiti non lo sono. Moduli e materie stabiliti dal decreto 214/17 prevedono una formazione molto articolata, adeguando quei criteri alla necessità di conoscere regolamenti, nozioni tecniche, meccaniche, dinamiche e fisiche molto avanzate, nonché alla conoscenza approfondita delle varie tecnologie dei veicoli da sottoporre a revisione.

È previsto un maggiore approfondimento delle nozioni di meccatronica nonché del funzionamento dei propulsori anche di futura generazione.

Il futuro Ispettore dovrà acquisire le fondamenta e la struttura, l’articolazione della normativa per la progettazione, la realizzazione, l’omologazione, l’aggiornamento e, solo alla fine del percorso, la revisione dei veicoli.

L’Osservatorio Tecnostrada, tramite il Geom. Berselli, ha elaborato un piano di formazione strutturato in una decina di moduli che prevedono un corso di formazione iniziale di non meno di 60 ore (e fino a 80/90).

Il piano formativo prevede che anche gli attuali Ispettori già abilitati dovranno acquisire le competenze previste tramite la somministrazione di corsi di aggiornamento permanente.

Riteniamo che sia necessario attivare vere e proprie Accademie per la formazione e l’aggiornamento di questa nuova categoria di professionisti.

Articolo di Giuliano Latuga tratto dal TN 5/2018 anno XX

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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