Il periodo di prova |
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2018 27 Settembre |
Il CCNL imprese autotrasporto richiama questa fondamentale clausola da inserire nel contratto di assunzione all’art. 10 del testo, nel quale sono indicate le durate, correlate alla qualifica di assunzione ed altri aspetti tecnici inerenti gli obblighi retributivi. Poiché il patto di prova è anche regolamentato dal Codice Civile (art. 2096), è importante esaminare quali siano le principali cautele da adottare, all’atto della stesura della lettera di assunzione. L’instaurazione del patto di prova è una clausola, non obbligatoria, avente lo scopo di permettere a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. La previsione del periodo di prova, da redigere obbligatoriamente per iscritto, deve avvenire contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa. Ogni pattuizione successiva è nulla e la prestazione si intende, da subito, a tempo indeterminato. Durante lo svolgimento della prova il rapporto procede con l’applicazione delle regole previste per tutti i lavoratori, con l’unica particolarità costituita dal fatto che, entrambe le parti, possono recedere in qualsiasi momento senza l’obbligo del rispetto del periodo di preavviso. La clausola del periodo di prova deve contenere la precisa indicazione delle mansioni affidate al lavoratore, al fine di permettere al medesimo di dimostrare le proprie attitudini secondo un programma ben definito. Il datore di lavoro, per altro verso, nell’ambito della durata massima pattuita, deve evitare di esercitare la facoltà di interruzione prima che sia comunque trascorso un periodo congruo a dimostrare di aver avuto modo di valutare consapevolmente le capacità e le attitudini del neo assunto. Alla scadenza del periodo, affinché il rapporto si consideri definitivo, non è necessario che il datore di lavoro renda esplicita in alcun modo la sua volontà di confermare, o meno, il lavoratore, ma è sufficiente che l’attività lavorativa prosegua dopo la scadenza della prova, anche per un solo giorno! Questo aspetto necessita di particolare attenzione, onde non vanificare la possibilità di recesso per un mero errore di calcolo. Nello specifico del CCNL Trasporti i periodi sono indicati su base temporale mensile, ma vanno considerate neutre le giornate di assenza per malattia o infortunio. In alcuni casi, (ma non per quanto riguarda il CCNL in questione) la contrattazione collettiva prevede la possibilità di prorogare la durata inizialmente fissata. Pertanto, in mancanza di tale previsione non è possibile prorogare il periodo, neppure con il consenso scritto del lavoratore, perché ciò costituirebbe una clausola svantaggiosa. Articolo di Simone Cogno tratto dal TN 5/2018 anno XX © TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata Composizione del parco veicolare: |