CQC, scadenze e rinnovi: facciamo chiarezza |
Normativa |
2016 04 Febbraio |
Nuovi chiarimenti dal Ministero dei trasporti in materia CQC. La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), com’è noto, è il documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose che è obbligatorio possedere (per maggiori dettagli leggi QUI il nostro vademecum). La CQC ha una validità di 5 anni e per rinnovarla è necessario frequentare un corso di formazione periodica, tenuto esclusivamente da organismi autorizzati, quali autoscuole, centri di istruzione automobilistica o enti di formazione delle associazioni di categoria presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori. Qual è la novità? Il corso di formazione per il rinnovo CQC può essere frequentato anche molto prima della data di scadenza della Carta, perché l’attestato - ottenuto al termine del corso - ha validità illimitata. Lo ha chiarito nei giorni scorsi il Ministero. Ciò significa che l’attestato di frequenza del corso per rinnovare la CQC, non essendo soggetto a scadenza, può essere presentato per il rinnovo anche due anni dopo l’avvenuta frequentazione del corso. Ricordiamo infine che le CQC rilasciate nel 2009 agli autotrasportatori di cose che avevano presentato opportuna documentazione richiesta - quando era prevista per Legge questa possibilità - cesseranno di essere valide il 9 settembre 2016. Oltre questa data si dovrà rinnovare la Carta di Qualificazione del Conducente frequentando il necessario corso formativo.
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