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Licenze comunitarie, ecco l'iter per la verifica antimafia PDF Stampa E-mail
Normativa
2015
20
Marzo

Una circolare del Ministero dei Trasporti illustra l'iter per velocizzare l'ottenimento della licenza comunitaria, in considerazione delle procedure di verifica antimafia introdotte dalla Legge Sblocca Italia.

CamionCome ricorderete, l'art. 26 bis della legge 164/2014 (c.d. Sblocca Italia) aveva reso più severo il conseguimento del requisito di onorabilità per l’accesso alla professione degli autotrasportatori, attraverso l’obbligatorietà di un’informativa antimafia (trovate a questo link la notizia e qui un approfondimento).

Ora, la circolare n°1 del 10 marzo 2015 spiega, in riferimento al controllo antimafia, le procedure e la documentazione da compilare per il rilascio della licenza comunitaria, oltre alle autorizzazioni per i servizi di linea di trasporto di persone internazionali ed interregionali di competenza statale.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità esplica come, dal 1° gennaio 2015, le verifiche in questione sono effettuate con il sistema SI.CE.ANT., ovvero tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. È lo stesso Ministero ad ammettere che, a causa della complessa disciplina e delle problematiche di coordinamento tra gli enti verificatori, saranno inevitabili rallentamenti nell'ottenimento delle autorizzazioni comunitarie.

Quindi, per evitare ulteriori problemi agli autotrasportatori, il Ministero dà la possibilità di ottenere tale licenza anche alle aziende che non hanno ancora ottenuto la comunicazione antimafia da parte delle Prefetture, conseguenti alla consultazione della banca dati sopracitata.

Per ottenere l'autorizzazione "anticipata", occorre sottoscrivere un'autocertificazione che attesti il possesso del requisito di onorabilità attraverso la compilazione dei seguenti allegati:

Le imprese le cui istanze, già presentate, sono in corso di verifica dovranno comunque presentare le dichiarazioni, integrando la documentazione già presentata. Per le aziende, invece, che sono già iscritte alla "white list" (ovvero che hanno ottenuto la certificazione antimafia), non "è necessaria la compilazione delle dichiarazioni di cui all'allegato 2 nonchè la compilazione dell'elenco di cui allo stesso allegato 1".

Per completezza d'informazione, di seguito trovate l'elenco dei soggetti sottoposti ai controlli antimafia.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CONTROLLI ANTIMAFIA - ART 85 DEL D.LGS 159/2011

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