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Stabilità 2015, autotrasporto riformato? PDF Stampa E-mail
Normativa
2014
27
Novembre

La riforma dell'autotrasporto italiano prende forma con un emendamento inserito nella Legge di Stabilità 2015.

Lupi MinistroLe proposte - presentate dal Ministro Lupi alle associazioni di categoria agli inizi di novembre e definite dalle stesse "irricevibili" - sono state comunque introdotte con un emendamento nella Legge di Stabilità 2015, attualmente al vaglio della Commissione Bilancio.

Ricordiamo che per gli interventi a favore dell'autotrasporto, l'articolo 17 stanzia 250 milioni di euro. Al fine di favorire la competitività e razionalizzare del comparto, una quota non superiore al venti per cento di tali risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

Di seguito trovate nuovamente l'approfondimento dell'emendamento, seppur ancora in fase di approvazione, che riforma l'autotrasporto.

Cambia la definizione di vettore e committente. Viene ampliato il concetto di vettore, considerando come tale anche l'impresa iscritta all'Albo di autotrasporto per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese se esegue prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. Inoltre, è considerato committente anche l'impresa che stipula contratti contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connesi o preliminari all'affidamento del trasporto.

Scheda di trasporto addio. In ottica di una semplificazione normativa, sono eliminati tutti i riferimenti alla scheda di trasporto

Limiti alla subvezione. Rientra nella definizione di sub-vettore anche l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo oppure non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che, nel rispetto del Regolamento CE 1072/2009, stipula un contratto di autotrasporto merci con un vettore. L'emendamento inoltre limita ulteriori passaggi nella sub-vezione; in particolare, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad un altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto, pena nullità del contratto. Gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente sono a carico del primo sub-vettore.

Committente corresponsabile. L'articolo 4 bis stabilisce che il committente è tenuto a verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore. Il committente che non eseguirà tali verifiche "sarà obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di trasporto". 

Sezione dell'Albo per verificare la regolarità del vettore. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, l'Albo istituisce una sezione sul portale del Comitato centrale per verificare la "regolarità del vettore a cui s'intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto".

Adeguamento dei costi sul gasolio e pedaggi. Nel caso di prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale superiore ai 30 giorni, il prezzo del trasporto dovrà essere adeguato come segue:

  • la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sarà adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, purché superiori al 2 % rispetto al valore preso a riferimento al momento di sottoscrivere il contratto di trasporto;
  • l'adeguamento sarà effettuato anche in base alle variazioni intervenute nei pedaggi autostradali.

Mediazione delle controversie tramite associazioni. In caso di controversie riguardanti il contratto di trasporto, la mediazione potrà essere assistita, oltre che da un avvocato, anche dalle associazioni di categoria cui le imprese aderiscono, a condizione che le parti abbiano previsto con accordo o nel contratto la mediazione presso tali associazioni.

Costi minimi ridotti a valori di riferimento. Costi non più obbligatori, ma ridotti a soli valori di riferimento. L'emendamento stabilisce infatti che i "prezzi e le condizioni interne al contratto di trasporto sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti". Avverà quindi la pubblicazione da parte del Ministero di tabelle dei costi, ma senza valore di tariffe dal carattere obbligatorio.

Esercizio della professione. Le imprese che presenteranno domanda per l'esercizio alla professione possono dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche "tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione". 

Vedremo se l'emendamento concluderà il proprio iter parlamentare, un testo intento a riformare (forse) l'autotrasporto italiano.

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