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Cassazione, sentenza sul trasferimento delle imprese all'estero PDF Stampa E-mail
Normativa
2014
23
Settembre

La Cassazione si è pronunciata contro un' azienda italiana che, costituendo una sede in Slovenia, riduceva gli oneri contributivi eludendo le imposte italiane.

Camion9È quanto emerge dalla sentenza 38027 emessa dalla Corte di Cassazione il 16 settembre 2014 che si prununcia nei confronti di un eclatante caso di "esterovestizione", ovvero la costituzione da parte di un'azienda italiana di una sede in paesi in cui costi e imposte sono minori, come i paesi dell'Est Europa, con l' obiettivo di eludere l'Erario italiano.

La sentenza potrebbe quindi creare un deterrente, necessario a far si che le aziende non effettuino trasferimento all'estero, continuando a contribuire in Italia dove effettuano la loro regolare attività.

Dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso infatti il meccanismo attraverso il quale l'amministratore dell'azienda italiana "aveva costituito anche un'altra società, la (...) con sede in Capodistria e, quindi, predisposto un contratto di fornitura di servizi di trasporto stradale internazionale di merci, in forza del quale la società slovena si impegnava a fornire i propri autisti ed i propri trattori stradali per il traino dei semirimorchi della società italiana, nonché l'effettuazione di servizi di trasporto, da svolgere secondo le indicazioni dell'azienda italiana, cui competeva il coordinamento logistico, telematico e satellitare della flotta". 

Stando alle rilevazioni, l'azienda slovena svolgeva la propria attività quasi esclusivamente per la società italiana, fornendole quindi autisti e mezzi di trasporto, mentre l'azienda italiana si limitava a fatturare i clienti finali e, in tal modo, veniva conseguita una sensibile riduzione dei costi del trasporto, dal momento che il regime sloveno era molto più favorevole, sia per i costi del personale, che per gli oneri contributivi.

Nonostante il ricorso alla Cassazione, la sentenza è stata confermata ad un anno di condanna per l'amministratore, dal momento che a costituire elemento di ulteriore prova è stato il rinvenimento di un conto corrente della società slovena in Italia.

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