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Ritardo pagamenti, ecco gli interessi di mora applicabili PDF Stampa E-mail
Normativa
2014
29
Agosto

La percentuale degli interessi di mora che l'autrasportatore può richiedere in caso di ritardato pagamento delle fatture nel secondo semestre 2014 arriva all'8,15%.

SoldiIl Ministero dell'Economia e delle Finanze - nel comunicato "Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 - ha aggiornato i tassi di interesse, sulla base del tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, fissandoli allo 0,15%. 

Ricordiamo che in virtù del D. Lgs. 231/2002, le imprese di autotrasporto hanno diritto agli interessi moratori in caso di mancato rispetto da parte dei committenti dei termini - non superiori a 60 giorni - pattutiti per il pagamento delle fatture.

La normativa sui costi minimi prevede inoltre che, per i servizi soggetti a costi minimi, al tasso di interesse vigente vadano aggiunti ulteriori otto punti percentuali.

Dunque, per il semstre che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il tasso complessivo applicabile agli interessi di mora nell'autotrasporto è pari all'8,15%.

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