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Costi minimi, la palla rimbalza alla Corte di giustizia europea PDF Stampa E-mail
Istituzioni
2013
18
Marzo

Dopo quattro mesi dall'ultimo pronunciamento, il TAR del Lazio ha emesso una nuova ordinanza sull'applicabilità dei costi minimi per la sicurezza nell'autotrasporto.

Corte giustizia UERisale, infatti, allo scorso novembre l'ultima pronuncia del TAR Lazio (di cui vi avevamo dato notizia QUI), che si era concluso con un nulla di fatto.

Ricordiamo che la discussione sui costi minimi in seno al tribunale amministrativo regionale del Lazio è sorta in seguito ai ricorsi presentati da molte associazioni della committenza, Confindustria in primis, e dall'Autorità sulla Concorrenza, che ne contestano la legittimità costituzionale e la compatibilità con la normativa comunitaria.

Tuttavia, il TAR ancora una volta non si è espresso in favore o contro i costi minimi. Si sperava in una sentenza definitiva sui costi minimi, ma è giunta, venerdì 15 marzo, un'ordinanza con la quale i giudici amministrativi hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sospendendo il giudizio sino alla pronuncia della Corte. 

In altre parole, spetta ora alla Corte europea valutare l'eventuale sussistenza di incompatibilità tra il nostro regime dei costi minimi e i principi del diritto dell'UE in materia di libera concorrenza.

Per il momento i costi minimi restano in vigore, ma le prospettive future per l'autotrasporto si fanno più cupe.

In effetti, nelle precedenti udienze, i giudici del TAR Lazio, pur senza esprimersi sul merito della controversia, avevano riconosciuto la prevalenza dell’interesse sociale della sicurezza, difeso dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto, su quello economico, sostenuto dalla committenza.

Nell'udienza dello scorso venerdì, invece, i giudici hanno avanzato dubbi circa l'idoneità dei costi minimi a garantire la tutela della sicurezza stradale: "Il Tribunale [...] dubita che la disciplina introdotta dall’art. 83 bis [...] sia valutabile come congrua e proporzionata rispetto all’interesse pubblico tutelato della sicurezza stradale, così da potere trovare in detta finalità di rilievo pubblicistico adeguata e sufficiente giustificazione. La realizzazione di maggiori utili di impresa, come assicurati dalla fissazione autoritativa di costi minimi di esercizio, non appare direttamente e necessariamente strumentale rispetto al fine perseguito della sicurezza stradale".

Secondo il TAR, esistono misure ben più adatte della predeterminazione dei costi di esercizio a garantire la sicurezza stradale. Si tratta di misure strettamente connesse agli elementi da cui la sicurezza stessa dipende (i limiti di velocità, le caratteristiche dei mezzi e gli obblighi di manutenzione, i turni di riposo dei conducenti, l'organizzazione del lavoro e la formazione dei conducenti, l'introduzione di un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli).

Inoltre, i dubbi del TAR riguardano la legittimità dei costi minimi in quanto lesivi della libertà di concorrenza: "La norma è assolutamente chiara nell’introduzione di un sistema regolato di determinazione dei costi minimi di esercizio, che vincola la libera contrattazione e la libertà di enucleazione di uno degli elementi essenziali del contratto, sia pure nella logica funzionale della salvaguardia degli standard di sicurezza. La fissazione autoritativa di costi minimi di esercizio, in maniera vincolante per la libertà negoziale delle parti, sottrae infatti alla libera dinamica del mercato la determinazione di un elemento fondamentale costitutivo del prezzo contrattuale".

I giudici del TAR Lazio hanno così rimesso la questione nelle mani della Corte di giustizia europea, alla quale è richiesta "l’interpretazione delle norme del Trattato in materia di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle imprese, e in particolare degli artt. 4 (3) TUE ( Trattato Unione Europea) e 101 TFUE, nonché degli artt. 49 e 56 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e dell’art. 96 TFUE, per chiarire se le richiamate disposizioni siano compatibili con il regime di fissazione dei costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, introdotto dal legislatore italiano con l’art. 83 bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito in legge n. 133 del 2008".

Restiamo ora in attesa del pronunciamento della Corte di Lussemburgo.

Di seguito trovate il testo completo dell'ordinanza del TAR: 

Ordinanza TAR Lazio del 15 marzo 2013 sui costi minimi

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