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Sicurezza sul lavoro: la normativa ADR PDF Stampa E-mail
Normativa
2021
20
Settembre

Uno dei principali provvedimenti dell’ADR è la formazione dei conducenti che viene svolta presso dei centri autorizzati dalla motorizzazione di competenza, con relativo esame presso la motorizzazione stessa.

Trasporto ADR

Il Certificato di Formazione Professionale, chiamato CFP ADR, più comunemente “patentino ADR”, ha una validità di anni cinque e si rinnova dopo aver seguito un corso e un esame, nel quale si discute dell’aggiornamento dell’edizione dell’ADR, dell’eventuale introduzione di cartelli o, più semplicemente, si ripassano gli argomenti già conosciuti e quotidianamente svolti.

Il CFP dispone di due tipologie di trasporto: il trasporto in cisterna ed il trasporto in colli. Inoltre, ha due specialità: il trasporto della Classe uno, ossia quelle merci che hanno le proprietà esplosive, e la Classe sette, vale a dire le merci radioattive.

Della formazione di tutti coloro che operano nello stabilimento con mansioni diverse dal conducente di veicoli, invece, si deve occupare il consulente per la sicurezza delle merci pericolose nominato dall’impresa: il DGSA. Tali corsi di formazione hanno una scadenza annuale, ma sono previsti corsi di aggiornamento o modifiche nella lavorazione. Il consulente deve anche formare tutto il personale nuovo che viene inserito e designato per quella mansione.

Sempre il DGSA deve redigere un registro con tutti i nominativi che hanno partecipato ai corsi, includendo gli argomenti trattati. Tale registro deve essere conservato per la durata di anni cinque. Non vi è l’obbligo di esame, tuttavia, visto che si parla di sicurezza, bisogna sempre sincerarsi che tutti abbiano capito cosa si deve fare e quali comportamenti evitare poiché pericolosi. Per formazione, infatti, si intende anche prevenire o limitare quelle situazioni che, in caso di incidente, possono danneggiare l’ambiente: in proposito, basti pensare cosa può fare un agente inquinante che, a seguito di incidente, si disperda in un ambiente acquatico.

Di recente, la normativa contenuta nella Legge n. 81 del 2008, riscrive il concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro, citando sempre la parola “formazione”. La stessa prevede che tutti coloro assunti in un’impresa, anche per lavori semplici o che devono operare con attrezzature particolari, quali carrelli elevatori o gru montate sugli autocarri e gru a ponte, devono essere formati.

Sempre la norma predetta prevede una formazione specifica anche per chi usa i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale. Sono obbligatori i DPI di terza categoria, chiamati “salvavita”, quali: maschere antigas o autorespiratori compressi, imbragature anti-caduta, equipaggiamenti e tute per lavorare in ambienti contaminati. Di recente, sono state classificate “di terza categoria” anche tutte quelle lavorazioni cosiddette “lavori in spazi confinati”, ad esempio per manutenzione o pulitura di cisterne: in quest’ultimo caso non basta sapere come indossare i DPI ma bisogna anche sapere come comportarsi in caso di problemi o incidenti.

Per finire, i formatori sono gli studi professionali, o anche liberi professionisti, iscritti alla Regione nella quale operano, in possesso di titoli di studio e di un curriculum per dimostrare le proprie conoscenze e le esperienze acquisite nel tempo. La Regione di competenza iscrive il formatore in un elenco on-line con un codice di riconoscimento.

A volte detti professionisti sembrano ripetitivi nel dare i consigli su come fare un lavoro o non farlo, su come indossare un particolare indumento o come gestire un’attrezzatura, ma non bisogna mai dimenticare che un infortunio, o la morte di un operatore, è sempre una situazione incalcolabile, sia a livello economico che a livello giuridico, ma soprattutto a livello umano.

Articolo di Creso Scapolan tratto dal TN 5/2021 anno XXIII

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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