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Alcoltest e garanzie difensive PDF Stampa E-mail
Calvi - Legale
2021
24
Febbraio

La materia dei controlli relativi all’accertamento del tasso alcolemico dei conducenti è da sempre oggetto di tensioni, dovute alle esigenze di incremento della sicurezza stradale ed alla necessità di tutela dei diritti dei soggetti controllati.

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Si tratta di obiettivi che divengono antitetici per via del fatto che, come conseguenza dell’accertamento, può nascere un vero e proprio procedimento penale, nelle cui fasi devono essere sempre osservate tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale.

Qualunque riflessione non può che partire dalla considerazione circa il fatto che i servizi di polizia stradale sono espressione di attività di controllo di carattere amministrativo che, talvolta, può portare alla scoperta di indizi di reato.

In tal caso il compito degli agenti in servizio di polizia stradale trasmuta in ineludibile attività di polizia giudiziaria: le finalità di accertamento devono pertanto rispettare il codice di procedura penale e, fra le varie disposizioni, anche i diritti di difesa del soggetto controllato.

Il rispetto dei diritti della difesa è quindi obbligatorio in tutti i casi di indagini finalizzate all’accertamento su fatti di reato: non fa alcuna differenza che il servizio di polizia stradale sia stato organizzato al solo scopo di effettuare i controlli sul tasso alcolemico dei conducenti o che l’indagine sulla guida in stato di ebbrezza venga condotta da una pattuglia che aveva come fine il compito di polizia amministrativa e che si trovi a ad effettuare accertamenti in ordine alla commissione di questa fattispecie contravvenzionale.

Quando si accertano dei fatti di reato le garanzie procedurali non sono aggirabili accampando il fatto che il servizio non era organizzato a quello scopo: i diritti dei cittadini non possono infatti patire in conseguenza né delle modalità di organizzazione dei controlli né delle decisioni estemporanee degli operatori che procedono al controllo.

Con riferimento ai controlli in materia di alcooltest è ormai pacifico che gli operatori debbono avvertire la persona controllata della sua facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è granitica: l’inosservanza di questo precetto integra una causa di nullità che può essere fatta valere da chi, nonostante i disincentivi di fatto insiti nella procedura, si ostini a volere un processo equo.

L’analisi della prassi, tuttavia, porta ad una triste constatazione: uno dei maggiori fattori di riduzione dei fascicoli pendenti è la lentezza stessa della procedura. Accade, infatti, che dal giorno del controllo, in caso di esito positivo, l’indagato rimane senza patente: il documento di guida viene infatti ritirato ed avviato alle Prefettura competente per territorio, la quale dovrà emettere un’apposita ordinanza di sospensione.

Il provvedimento con cui il Prefetto sospende la patente di guida, avviando il complesso iter di accertamenti medico-legali con riferimento all’accertamenti dei requisiti psicofisici, di fatto comporta un anticipo della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

L’ordinanza prefettizia può essere impugnata innanzi al giudice di pace per poter riottenere la patente di guida nelle more del processo, con l’inconveniente che ai tempi della Prefettura si devono poi aggiungere i tempi del giudice di pace e che tali procedimenti si aggiungono, anche come costi, al procedimento penale.

Sovente sulle questioni di principio prevale il lato pratico: ai sensi dell’art. 186 del codice della strada chi opta per un giudizio abbreviato o per un patteggiamento, anche in caso di condanna, può estinguere il reato con la prestazione di lavori di pubblica utilità, in esito ai quali il giudice dichiara estinto il reato.

In questo caso è assai curiosa la sorte delle sanzioni accessorie: non si procede, infatti, a confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida viene ridotta alla metà. È richiesto di sopire ogni riflessione logica di fronte al curioso caso di sanzione accessoria che sopravvive all’estinzione del reato: in fondo la norma consente di ammettere che vi è stata un’esecuzione della sanzione accessoria prima che vi fosse la condanna definitiva e, per questo, si prevede un’estinzione del reato che ratifichi e faccia salvi gli effetti della sanzione già sofferta nelle more del procedimento.

Forse ignorando la triste prassi, la Corte di Cassazione (Sez. 4 Ord. 34337 del 13/10/2020) ha richiesto una pronuncia delle Sezioni Unite, per tentare di comporre in modo autorevole i contrasti giurisprudenziali sull’ammissibilità della testimonianza in ordine all’avvenuto rispetto dell’onere, in capo ai controllori, di avvisare il conducente sottoposto ad alcool test della sua facoltà di farsi assistere da un difensore.

Purtroppo, in data 14 dicembre, il fascicolo è stato restituito alla sezione remittente perché vengano precisati taluni aspetti: praticamente un implicito invito soprassedere sul punto, per evitare l’ennesima pronuncia sull’esigenza che la Pubblica Amministrazione che rispetti i dettati normativi. La celebrazione di processi in tempi rapidi, magari prevedendo la possibilità, a richiesta di parte, di un giudizio direttissimo atipico, sarebbe forse un buon inizio per verificare come siano stati rispettati i diritti della difesa a poca distanza dai fatti.

Ci sarebbe, così, il modo di ottenere un giudizio veloce che consenta di attivare le Prefetture solamente in caso di condanna, evitando il moltiplicarsi di provvedimenti e decisioni che sono previsti dalla normativa attuale.

Si eviterebbe, così, di incrementare inutilmente il lavoro di una Pubblica Amministrazione sotto stress, ovvero degli uffici giudiziari e delle Prefetture, consentendole magari di brillare per efficienza. In fondo per dimostrare il compimento dei reati previsti dall’art. 186 del codice della strada non servono accertamenti complessi e nulla giustifica i tempi previsti per l’esecuzione delle indagini ordinarie.

Qualsiasi contestazione in ordine al reale al rispetto delle norme di legge, inoltre, se svolto a ridosso dei fatti, non può che avere un effetto benefico nei confronti dell’amministrazione cui appartengono i controllori e che potrà, in questo modo, valutare in tempi ragionevoli l’operato dei propri funzionari ed incentivare i miglioramenti necessari.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN 1/2021 anno XXIII

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