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CCNL Assotrasporti: interruzione, sospensione, riduzione d'orario PDF Stampa E-mail
Mondo TN
2020
19
Aprile

La disciplina del CCNL Assotrasporti, art. 34, in materia di interruzione, sospensione, soste, riduzioni d’orario e recuperi è impostata sulla base di interventi a copertura, economica e no, del lavoro e del lavoratore e/o socio di cooperativa, in casi di sospensione o riduzione del lavoro indipendenti dalla volontà dell’azienda o del socio/lavoratore.

Logistica

È bene precisare che, attualmente, in situazione di emergenza sanitaria coronavirus, per le ipotesi di eventi riconducibili alla categoria in esame, operano gli interventi della cassa integrazione INPS, in tutte le forme previste dalla legge, ordinaria, straordinaria, in deroga, secondo le disposizioni dei decreti d’urgenza emessi dal Governo, a tutela di tutte le possibili ipotesi di ricadute economiche della perdita di lavoro dovuta alla sospensione di quasi tutte le attività non strettamente di produzione e ad esclusione di quelle espressamente ammesse alla continuazione.

Con l’intervento della cassa integrazione guadagni, gestita dall’INPS, definibile come l’ammortizzatore sociale per eccellenza, il lavoratore sospeso dal lavoro o ad orario ridotto beneficia dell’intervento economico previsto dalla cassa, che può raggiungere, nelle varie tipologie prefissate dalla legge e dalla decretazione amministrativa (Ministero del Lavoro, INPS), fino all’80 per cento della retribuzione che sarebbe altrimenti persa, con la possibilità di una copertura del restante 20 per cento a carico dell’azienda e/o cooperativa, in funzione delle previsioni normative e contrattuali di settore, nel caso specifico il CCNL Assotrasporti.

Interruzione/sospensione del lavoro in condizioni normali (non in emergenza sanitaria). Data dunque per scontata una situazione di intervento della cassa integrazione, le previsioni dell’art. 34 CCNL devono ritenersi attualmente riferiti alle residuali, tendenzialmente non ipotizzabili, ipotesi nelle quali interventi di legge o governativi non assicurino una piena tutela economica del socio/lavoratore, in base alle previsioni del decreto Cura Italia n. 18/2020 e dalle altre disposizioni specifiche a corredo ed integrazione.

Secondo le previsioni del CCNL, dunque, in fattispecie escluse da interventi a copertura dell’emergenza Covid-19, in caso di interruzione della prestazione lavorativa, “fatte salve tutte le norme in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga”, l’azienda interessata può prevedere, per le ore di lavoro perse dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente, i seguenti interventi:

a. la corresponsione totale della retribuzione, se le ore sono state passate a disposizione dell’azienda e/o della cooperativa con facoltà di adibire il lavoratore ad altre mansioni;
b. la corresponsione di una giornata di lavoro, se non avvisati in tempo utile e comunque mantenuti a disposizione dell’impresa o della cooperativa.
c. nessuna corresponsione, se avvisati in tempo utile.

In caso di sospensione del lavoro per un periodo superiore ai 35 giorni, il dipendente/socio ha facoltà di dimettersi con i riconoscimenti della indennità sostitutiva di preavviso e di quella di licenziamento.

In caso di diminuzione del lavoro, constatata dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Assotrasporti, il datore di lavoro può accordarsi con i propri lavoratori dipendenti per una sospensione a rotazione per periodi non superiori a 10 giorni; in tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione, previo accordo tra le parti. Per periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente, è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Come può vedersi, la tutela economica e normativa assicurata dal CCNL nei casi di sospensione o riduzione del lavoro, imputabili a cause indipendenti dalla volontà delle parti, è limitata a quei sussidi sostitutivi di retribuzione persa così come indicati, senza ulteriori oneri a carico dell’azienda e/o cooperativa.

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 2/2020 anno XXII

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