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Rimborso accise 3° trimestre 2019 PDF Stampa E-mail
Normativa
2019
30
Settembre

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato la nota relativa ai rimborsi del gasolio per il terzo trimestre del 2019. Da domani sarà possibile inviare la domanda. 

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La domanda relativa i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019 dovrà essere compilata online dal 1° al 31 ottobre 2019

Per procedere alla compilazione della domanda digitale è necessario collegarsi al sito www.adm.gov.it, dove troverete il software aggiornato. 

Chi non utilizza il Servizio Telematico Doganale può presentare la dichiarazione in forma cartacea unita alla copia digitale (consegnata su un supporto quale CD-Rom, DVD o pen drive USB).

In questo caso, la dichiarazione dovrà essere consegnata:

  • per le imprese nazionali -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane di Roma I. 

Clicca qui per scoprire l'ufficio competente più vicino

Importo rimborsabile

Per questo trimestre, l'importo del credito di imposta rimborsabile è pari a 214,18 € per mille litri di prodotto. 

Possono usufruire dell'agevolazione in questione le attività di trasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, con motorizzazione Euro 3 o superiore.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Infine, si ricorda che "i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimeste dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021."

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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