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Verifiche online sui vettori, ecco i problemi PDF Stampa E-mail
Istituzioni
2015
01
Dicembre

Dal 23 novembre è attiva sul Portale dell'Automobilista la funzione di pubblico accertamento della regolarità degli autotrasportatori. Ma non mancano i problemi...

PC problemiIl pubblico accesso al database sulla regolarità dei vettori era stato inizialmente previsto a partire dal 1° ottobre, poi posticipato al 15 novembre, infine rinviato di un’ulteriore settimana.

Dal 23 novembre i committenti di servizi di autotrasporto merci su strada (e i trasportatori che assegnano carichi a subvettori) possono controllare la regolarità dei vettori italiani online, senza più bisogno di richiedere loro il DURC. Per farlo devono autenticarsi sul portale web www.ilportaledellautomobilista.it nella sezione dedicata, accedere alla funzione “Consultazione regolarità imprese” e digitare i dati identificativi dell’azienda di autotrasporto cui intendono affidare una commessa.

Tutto questo, però, solo in teoria. Sì, perché in pratica la funzione di verifica online è inattiva per difficoltà di ordine tecnico. 

Nei giorni scorsi, il Comitato centrale ha avvisato sul proprio sito web di essere al lavoro “per risolvere i problemi tecnici insorti nell'interfaccia tra i sistemi informativi” che hanno impedito l’attivazione della funzione.

Al momento, dunque, i committenti continuano a svolgere l’accertamento della regolarità delle imprese di autotrasporto con le modalità finora seguite, ossia tramite rilascio del Durc.

Ricordiamo che, sulla base della Legge di Stabilità 2015, dal 1° gennaio scorso ogni committente è tenuto a verificare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore, prima di stipulare il contratto di trasporto.

In caso di irregolarità, il committente commissionerà ad altri il lavoro, per non ritrovarsi responsabile in solido con chi non è in regola: se non esegue la necessaria verifica, in caso di irregolarità, il committente sarà obbligato in solido con il vettore a pagare - entro un anno dalla cessazione del contratto - le retribuzioni spettanti ai lavoratori dell’impresa di autotrasporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni di trasporto merci ricevute.

In più, in caso di contratto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica si assume anche gli oneri relativi alle violazioni degli obblighi fiscali e del codice della strada, eventualmente commesse dal vettore nell’effettuare il servizio di trasporto per suo conto.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata 
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